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La Corte di cassazione (sent. n.2778/2026) ha chiarito che l’invito a comparire ex art. 5 d.lgs. n. 218/1997 rende inoperosa la sospensione di 90 giorni prevista dall’art. 6 per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Il principio si basa sul fatto che, con l’invito, il contribuente ha già avuto occasione di esporre le proprie ragioni e valutare una definizione amministrativa, vanificando la necessità di un ulteriore “spatium deliberandi”. Nel caso deciso, a una commerciante di tabacchi era stato regolarmente notificato l’invito, seguito da un contraddittorio informale, prima dell’avviso di accertamento. L’istanza di adesione presentata successivamente non ha dunque interrotto il termine di 60 giorni per il ricorso. Poiché il ricorso è stato depositato oltre tale termine, la Cassazione lo ha dichiarato tardivo e ha cassato la sentenza senza rinvio, confermando che la semplice adesione non riattiva alcuna sospensione.