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La Corte di cassazione (Sez. III pen., Ord. n. 10726 del 14/3/2023), in tema di reati tributari, ha affermato che anche le dichiarazioni integrative rientrano nel campo applicativo dell’art. 4 del D.lgs. n. 74 del 2000, qualora, ove siano superate le soglie di punibilità contemplate dal legislatore, le stesse introducano elementi attivi non conformi a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti (o fittizi, secondo la versione previgente della norma). Pertanto, il dies a quo della prescrizione coincide con il momento della presentazione non della prima dichiarazione, priva di indicazioni mendaci, ma in quella integrativa, l’unica a essere falsa, poiché è in tale momento che ha luogo la consumazione del reato.
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