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Il regime transfrontaliero di franchigia IVA (Dlgs 180/2024, direttiva UE 2020/285) permette alle piccole imprese di effettuare cessioni e servizi in altri Stati membri senza addebitare IVA. Il Provvedimento AE del 10 dicembre 2025 definisce i controlli. Per i soggetti stabiliti in Italia serve una comunicazione per ottenere il numero con suffisso “EX”. L’Agenzia verifica la conformità dei dati e la congruità del volume d’affari con e-fatture, corrispettivi e dichiarazioni IVA. In caso di incongruenze la domanda è scartata e va ripresentata. Si controllano anche la soglia UE di 100.000 euro e i limiti dello Stato di esenzione. L’EX è assegnato dopo l’ok degli Stati o dopo 35 giorni senza risposta. Sono controllate le comunicazioni trimestrali; le omissioni sono segnalate agli Stati coinvolti. Il suffisso è disattivato per cessazione, presunta dopo 8 trimestri a zero. Per i non stabiliti, due omissioni consecutive attivano identificazione IVA e dichiarazione annuale in Italia.