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La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 22/2007 della Regione Calabria. In particolare, chiarisce che non è competenza del legislatore regionale quella di attribuire ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale la qualifica di agente contabile.
“La disposizione regionale censurata, attribuendo autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria, esula dalla competenza del legislatore regionale.”