La Corte di Cassazione (Sez. II civ., sent. n. 22015/2022) ha chiarito che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S., nella parte in cui non dispone l’obbligatoria revisione periodica dei misuratori di velocità, riguardano anche il sistema Tutor SICVe. L’Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, ha l’obbligo di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità. Ai fini della legittimità della sanzione, quindi, non è sufficiente che l’apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale.
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