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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 39520/2025, ha ribadito che essere solo formalmente datore di lavoro o amministratore non esonera dalla responsabilità penale per violazioni delle norme antinfortunistiche. Richiamando gli artt. 2 e 299 del D.lgs. 81/2008, la Corte ha evidenziato che la posizione di garanzia grava sia sul titolare formale del rapporto di lavoro sia su chi, di fatto, esercita poteri datoriali. Nel caso esaminato, l’imputata, amministratrice solo apparente di un’impresa edile gestita dal padre, è stata ritenuta responsabile per omicidio colposo a seguito della morte di un operaio precipitato durante lavori in quota, poiché non aveva vigilato sull’adozione delle misure di sicurezza. L’intestazione fittizia non elimina gli obblighi di tutela: il datore formale risponde come quello di fatto, salvo che abbia conferito una delega di funzioni valida ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 81/2008.