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L’Agenzia delle Entrate ha mantenuto nel tempo un orientamento costante sul trattamento fiscale delle società tra professionisti (STP): i redditi da esse prodotti sono qualificati come reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura professionale dell’attività svolta. Fin dalle prime risposte a interpello del 2014, e poi con ulteriori chiarimenti nel 2018 e nel 2021, il Fisco ha ribadito che l’elemento decisivo è la veste giuridica societaria (“forma commerciale”) e non l’oggetto dell’attività.
Le STP, in quanto società disciplinate dal codice civile, rientrano tra i soggetti che producono reddito d’impresa ai sensi degli articoli 6, 73 e 81 del Tuir. Ne consegue che i compensi percepiti non sono redditi di lavoro autonomo, non sono soggetti a ritenuta d’acconto e seguono le regole fiscali e IRAP proprie delle imprese. Questo inquadramento consente anche l’accesso a specifiche agevolazioni fiscali previste per i soggetti titolari di reddito d’impresa.