La Corte di cassazione (Sez. V civ., n. 2030/2023) ha affermato che, in tema di TARI/TARSU, il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico dell’effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente, il quale, pertanto, deve dimostrare che il servizio di raccolta, istituito e attivato: non si sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; ovvero, si sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso. Qualora tale onere probatorio venga soddisfatto, l’accertata esistenza dei presupposti delle riduzioni (di carattere “tecnico” perché determinate dalla contrazione del servizio e dei relativi costi di erogazione) comporta l’applicazione dell’imposta nella misura massima, rispettivamente del 20 e del 40%. A differenza delle riduzioni c.d. agevolative si tratta di riduzione obbligatoria discendente direttamente dalla legge, indipendentemente da quanto sul punto eventualmente previsto dai regolamenti comunali.
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