23 gennaio 2023
23 gennaio 2023

Ore 18:25 - Misure di prevenzione e antimafia

La Corte di cassazione (Sez. II pen., Sent. n. 2156 del 19/01/2023) ha affermato che l’equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego di iscrizione nelle cc.dd. “white list” con quelli a fondamento dell’interdittiva antimafia comporta che anche al destinatario del rigetto della richiesta di iscrizione o del suo rinnovo debba riconoscersi la possibilità di accedere al controllo giudiziario dell’azienda ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, D.lgs. n. 159/2011. (La S.C. ha accolto il ricorso di una società che ha evidenziato di aver proposto la domanda di controllo giudiziario - respinta dal Giudice di merito - onde evitare le conseguenze paralizzanti dell'attività d'impresa che verrebbe privata non solo della possibilità di contrattare con enti pubblici ma anche la possibilità di continuare la propria attività in favore di soggetti privati nonché il concreto rischio di perdere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con l'ineludibile conseguenza di essere posta in liquidazione con licenziamento dei dipendenti).
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