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Nei controlli sui bonus edilizi l’Agenzia delle Entrate continua a concentrarsi sulle verifiche preventive ex art. 122-bis DL 34/2020, ma stanno aumentando anche i controlli sostanziali su interventi gestiti tramite General Contractor e subappalti “pesanti”. In assenza di una disciplina ad hoc, l’Agenzia ha ammesso il modello del General Contractor come unico referente del committente (Risposta 254/2021), a condizione che l’effetto economico sia equivalente al rapporto diretto tra committente e imprese/professionisti. Ne deriva un principio chiave: sono agevolabili solo le spese immediatamente correlate agli interventi; i compensi di mero coordinamento (e per analogia quelli del contraente generale) restano esclusi. Quindi, se il General Contractor non esegue lavori e coordina soltanto, deve limitarsi al “mero ribaltamento” dei costi (opere e prestazioni professionali) senza sovrapprezzi o margini, neppure per oneri finanziari legati alla monetizzazione del credito. Diverso l’“appaltatore generale”, che organizza i mezzi, esegue (anche tramite subappalto) e assume il rischio della commessa: qui il corrispettivo può includere un margine, purché congruo e asseverato. Il rischio operativo nasce quando l’appaltatore è solo nominale: se la sua attività è marginale e il subappalto prevale, l’Amministrazione tende a riqualificarlo come contraente generale, con possibile ripresa della parte di spesa eccedente i costi effettivamente ribaltati.