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Con la Risposta n. 1/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la disciplina semplificata dell’imposta di bollo prevista dall’art. 18, comma 10, del d.lgs. 36/2023 si applica anche ai contratti di appalto formalmente esclusi dal Codice, in particolare a quelli affidati ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. a), per servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo.
Secondo l’Agenzia, tali contratti non sono del tutto estranei al Codice: pur essendo esclusi dalle regole di gara, restano soggetti ai principi fondamentali di concorrenza, imparzialità, trasparenza e proporzionalità, nonché alla vigilanza ANAC. Di conseguenza, anche le forme contrattuali richiamate dall’art. 18 rientrano nel loro perimetro applicativo.
Ne deriva che l’imposta di bollo è dovuta una sola volta al momento della stipula, secondo gli scaglioni dell’allegato I.4, con effetto sostitutivo rispetto al bollo ordinario su tutti gli atti della procedura ed esecuzione del contratto, salvo i documenti contabili.