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Con la risposta a interpello n. 6 del 16 gennaio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei crediti d’imposta da bonus edilizi acquistati da terzi e utilizzati in compensazione dopo la riforma del 2024. Il focus è sull’impatto del nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo.
Per i crediti acquistati nel 2024 e nel 2025, l’Agenzia afferma che sia il costo di acquisto sia il valore nominale delle quote utilizzate in compensazione concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, per effetto del rinvio operato dal d.lgs. 446/1997, anche della base imponibile IRAP. Il costo rileva nell’anno di acquisto, mentre il valore nominale assume rilevanza negli anni di utilizzo in compensazione.
Diversamente, per i crediti acquistati prima del 2024 resta ferma la non imponibilità: le quote compensate dal 2024 in poi non concorrono né al reddito IRPEF né alla base IRAP, in linea con i precedenti chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria.