La Corte di cassazione (Sez. V civ. Sent. 35133/2022) ha affermato che il principio di generale emendabilità della dichiarazione si riferisce all'ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale e obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. Pertanto, nel caso di credito d’imposta concesso al datore di lavoro per anticipi dell’imposizione sul TFR (art. 3, commi 211-213, della l. n. 662 del 1996), l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero l’omessa compilazione dei relativi quadri non consente di beneficiare della compensazione per l’anno in cui la dichiarazione si riferisce. (La S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto, erroneamente, che la contribuente avesse legittimamente emendato la dichiarazione e fatto valere in giudizio il credito d’imposta risultante dalla contabilità).
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