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La Corte di cassazione (Sez. V civ., Sent. n. 3896 del 9/02/2023) ha affermato il seguente principio di diritto: «In materia di territorialità dell'iva, ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. f quinquies, d.P.R. n. 633/1972, applicabile ratione temporis, le prestazioni di intermediazione di servizi di autonoleggio svolte da una società residente all'estero in favore di società estere intermediate si considerano svolte in Italia quando i servizi, acquisiti in Italia, sono poi ceduti dalle società estere intermediate a clienti finali che li utilizzano in Italia». (Fattispecie concernente pacchetti turistici ceduti da agenzie di viaggi estere a consumatori finali per l’utilizzo del servizio in Italia).
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