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L’Agenzia delle Entrate torna sul tema dell’aliquota IVA per i dispositivi medici oftalmici con la risposta a interpello n. 303, pubblicata il 4 dicembre. Il quesito arriva da due società che producono e distribuiscono dispositivi ad uso oftalmico (spray e gocce oculari) con finalità terapeutiche o profilattiche, ad esempio per trattare o prevenire la sindrome da occhio secco e alleviare irritazioni. Le imprese chiedono se possano applicare l’IVA ridotta del 10% qualificando i prodotti come dispositivi medici rientranti nella voce NC 3004. L’Agenzia ricorda che l’interpretazione autentica (Legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 3) non riguarda tutti i dispositivi medici, ma solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata, richiamata nella Tabella A del Decreto IVA. In base all’istruttoria e ai pareri dell’Agenzia delle Dogane, i prodotti sono classificabili nel Capitolo 30, codice NC 3004 90 00. Di conseguenza, alle loro cessioni si applica l’aliquota IVA del 10%.