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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 112/2025, ha dichiarato illegittimo nell’ICI (art. 8, co. 2, D.Lgs. 504/1992) il requisito della dimora abituale dei “familiari” per definire l’abitazione principale. Da ora, per l’esenzione ICI (come già per IMU dopo la sentenza n. 209/2022), basta che il titolare del diritto reale abbia in quell’immobile residenza anagrafica e dimora abituale, anche se il coniuge vive stabilmente in un’altra casa. La decisione riguarda situazioni frequenti (separazione logistica per lavoro o assistenza a parenti) e si fonda sui principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), tutela della famiglia (artt. 29 e 31) e sulla natura “reale” delle imposte immobiliari, legate all’immobile e non al nucleo familiare. Effetti pratici: nei contenziosi ICI pendenti si può far valere la doppia esenzione e chiedere rimborsi; restano esclusi i rapporti esauriti (mancata impugnazione o giudicato). Per l’IMU, la regola è già operativa oggi e vale per ciascuna abitazione effettiva.