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L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Le categorie di lavoratori interessate dal richiamato articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni sono: