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Il maxi emendamento governativo del 16 dicembre interviene in modo significativo sul credito d’imposta ZES Unica previsto dagli articoli 16 e 16-bis del D.L. 124/2023, introducendo aumenti delle aliquote, nuove scadenze e un bonus aggiuntivo per il 2026.
Per il credito d’imposta ZES Unica ordinario, la percentuale già fissata al 60,3811% viene integrata, per le imprese che hanno presentato validamente la comunicazione integrativa, con un ulteriore credito del 14,6189% nel 2026. Il beneficio aggiuntivo è però subordinato alla condizione che sugli stessi investimenti non sia stato fruito il credito Transizione 5.0. L’accesso non è automatico: sarà necessario inviare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026, dichiarando l’assenza del beneficio 5.0. Un provvedimento direttoriale entro il 16 febbraio 2026 disciplinerà modalità e contenuti. La somma dei due crediti non potrà comunque superare l’importo indicato nella comunicazione integrativa di dicembre 2024. In caso di ricalcolo, irregolarità o dichiarazioni mendaci, il credito aggiuntivo sarà ridotto o revocato.
Sul fronte agricolo (art. 16-bis), le aliquote aumentano in modo rilevante: per micro, piccole e medie imprese agricole e forestali si passa al 58,7839%, mentre per le grandi imprese agricole al 58,6102%. Il credito ZES agricoltura è prorogato agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026, con doppia comunicazione obbligatoria e percentuale definitiva fissata entro il 12 dicembre 2026. Il credito resta escluso dal limite annuo di 250.000 euro dei crediti RU.