Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Una parrucchiera forfettaria deve pagare l’imposta di bollo sui corrispettivi?
No, non sui corrispettivi. La regola, che nella pratica continua a generare dubbi tra operatori e consulenti, è in realtà piuttosto palese: la parrucchiera in regime forfettario che documenta l’incasso mediante corrispettivo, quindi attraverso scontrino elettronico o documento commerciale emesso con registratore telematico, non è tenuta ad applicare l’imposta di bollo da 2 euro.
Il punto decisivo è la distinzione giuridica e fiscale tra corrispettivo e fattura, perché il bollo non si collega in modo generico all’incasso o alla prestazione, ma a una specifica tipologia di documento.
L’imposta di bollo da 2 euro, infatti, trova applicazione sulle fatture, ricevute e note non soggette a IVA, quando l’importo supera 77,47 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972. Il regime forfettario, come noto, comporta l’emissione di documenti fuori campo IVA o comunque non recanti addebito dell’imposta sul valore aggiunto, ma questo non significa che ogni certificazione emessa dal contribuente forfettario debba automaticamente scontare il bollo.
Occorre sempre verificare la natura del documento. Se il soggetto esercita un’attività al dettaglio, come nel caso della parrucchiera, e certifica il corrispettivo mediante documento commerciale, non si è in presenza di una fattura e quindi non opera il presupposto specifico richiesto dalla disciplina del bollo.
La distinzione ha effetti molto concreti nella gestione quotidiana del salone. Se una cliente paga 90 euro per un taglio, una piega o un trattamento e l’operazione viene documentata con il normale documento commerciale emesso tramite registratore telematico, non va applicata alcuna marca da bollo, né in forma cartacea né virtuale. Il fatto che l’importo superi la soglia di 77,47 euro non cambia nulla, perché questo limite rileva soltanto per le fatture non assoggettate a IVA, non per i corrispettivi telematici.
È proprio questo l’errore più frequente: trasferire automaticamente la regola del bollo prevista per le fatture anche allo scontrino elettronico o alla ricevuta commerciale. Si tratta però di documenti fiscalmente diversi, soggetti a discipline differenti.
La situazione cambia se la cliente finale chiede espressamente l’emissione della fattura. In quel momento non si è più nell’ambito della semplice certificazione del corrispettivo, ma in quello della fatturazione vera e propria. Se la fattura emessa dalla parrucchiera forfettaria riguarda un’operazione non soggetta a IVA e supera 77,47 euro, il bollo diventa dovuto. Il soggetto obbligato resta l’emittente, cioè la parrucchiera, anche se nella prassi l’importo viene spesso addebitato al cliente in fattura.
Sul piano operativo, se si tratta di fattura elettronica, occorre indicare correttamente nel tracciato XML l’assolvimento del bollo virtuale, valorizzando il relativo campo. L’importo di 2 euro confluirà poi nel sistema di liquidazione previsto dall’Agenzia delle Entrate e potrà essere versato attraverso la procedura disponibile nell’area “Fatture e Corrispettivi” oppure mediante modello F24, utilizzando i codici tributo dedicati ai versamenti trimestrali.
Dunque, la parrucchiera in regime forfettario non paga l’imposta di bollo sui corrispettivi elettronici, perché questi non rientrano nella disciplina del bollo prevista per le fatture. Il bollo da 2 euro si applica soltanto quando viene emessa una fattura non soggetta a IVA di importo superiore a 77,47 euro. È questa la linea interpretativa corretta, tecnicamente fondata e coerente con l’impianto normativo vigente.
Se Maria, parrucchiera in regime forfettario, incassa 90 euro e rilascia un semplice documento commerciale, non deve applicare alcun bollo. Se invece, per la stessa prestazione e per lo stesso importo, la cliente le chiede una fattura, allora Maria dovrà gestire il bollo da 2 euro secondo le regole proprie delle fatture elettroniche non imponibili o non soggette a IVA oltre la soglia prevista.
Non è quindi la prestazione in sé a far scattare il tributo, né il regime forfettario considerato isolatamente, ma esclusivamente il tipo di documento emesso.
Dal punto di vista professionale, il chiarimento è importante perché evita errori sia in eccesso sia in difetto. Applicare il bollo ai corrispettivi significherebbe introdurre un onere non dovuto, con possibili disallineamenti nella gestione amministrativa. Ometterlo su una fattura oltre soglia, invece, esporrebbe il contribuente a un’irregolarità formale e sostanziale. Per questo, anche nei casi apparentemente semplici del commercio al minuto o delle prestazioni rese a clienti privati, la corretta qualificazione del documento fiscale resta essenziale.