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Se per sbaglio si esclude un POS dal collegamento all'RT cosa succede?
L’esclusione del POS per errore dal collegamento con l’RT è irreversibile. Incredibile ma vero, allo stato attuale della procedura web dell’Agenzia delle Entrate, l’esclusione di un POS dall’elenco dei dispositivi da collegare al registratore telematico va trattata come un’operazione sostanzialmente irreversibile, e proprio per questo rappresenta uno dei passaggi più delicati del nuovo adempimento.
Il quadro normativo di fondo è ormai chiaro: l’obbligo di integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi discende dalla Legge di bilancio 2025, cioè dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, attuata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025, che ha definito modalità operative, termini e logica del collegamento. L’obbligo opera per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 e il servizio web è stato attivato il 5 marzo 2026, con prima comunicazione da effettuare entro il 20 aprile per i POS attivi nel gennaio 2026.
Il punto che interessa di più i professionisti adesso è il rischio che si annida nella fase di censimento. Il collegamento non è fisico ma logico: si tratta di far dialogare materialmente POS e RT non unendo un cavo o facendo un’integrazione hardware, ma registrando nell’area riservata Fatture e Corrispettivi l’associazione tra la matricola del registratore telematico e l’identificativo univoco del POS, costituito per i dispositivi fisici dal Terminal ID, dai dati dell’acquirer e dal contratto.
La procedura, come chiarito dall’Agenzia, è una comunicazione telematica una tantum, salvo variazioni successive, che fa emergere in modo molto netto la responsabilità dichiarativa dell’esercente o del suo intermediario delegato. Ma qui nascono i problemi, e il tema dell’irreversibilità.
La guida operativa dell’Agenzia segnala che l’esercente può dichiarare, in procedura, che un determinato POS è utilizzato esclusivamente per operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale e che, dopo questa dichiarazione, la procedura non mostra più quel POS nell’elenco di quelli non collegati. Il manuale operativo aggiunge che, quando si procede alla chiusura o esclusione, occorre selezionare una specifica motivazione e, in alcuni casi, indicare anche la data di fine utilizzo, ad esempio in caso di cessazione del contratto con l’acquirer o restituzione dello strumento.
Cosa significa in pratica? Che non siamo davanti a una semplice preferenza organizzativa, ma a una dichiarazione qualificata che entra nell’architettura informativa del sistema. Su questa base, la lettura oggi prevalente è che l’esclusione effettuata per errore non sia revocabile con una funzione di “ripensamento", diciamo così, già disponibile in piattaforma.
Il dato è tanto più sensibile se lo si collega alla ratio antievasione dell’intervento. Il nuovo impianto si innesta su un ecosistema di controlli che l’Agenzia presidia già da tempo attraverso l’incrocio tra pagamenti elettronici, fatture elettroniche e corrispettivi telematici. Già il provvedimento del 3 ottobre 2023, n. 352652/E, ha disciplinato la messa a disposizione al contribuente e alla Guardia di finanza delle informazioni risultanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici ricevuti e i dati fiscalmente trasmessi.
Se un POS viene escluso perché dichiarato destinato solo a operazioni non certificate con documento commerciale, ma su quel terminale continuano a transitare incassi riferibili anche a corrispettivi soggetti a memorizzazione e trasmissione, il sistema può restituire un disallineamento molto più insidioso di una mera svista anagrafica.
Lo stesso vale quando la causale di esclusione richiama una cessazione del rapporto o una restituzione del dispositivo che, nella realtà operativa, non si è ancora verificata in modo coerente con la documentazione contrattuale. In questi casi la “data fine utilizzo” dichiarata diventa un fatto fiscalmente sensibile, perché delimita il perimetro entro cui l’amministrazione può aspettarsi, o non aspettarsi, determinate transazioni da parte di quello specifico strumento.
Va anche ricordato che l’area dell’esonero non è affatto libera o intuitiva. Le FAQ dell’Agenzia precisano che l’obbligo di collegamento non sussiste quando il POS è utilizzato esclusivamente per l’incasso di operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale, salvo che l’esercente decida comunque di emetterlo. La stessa amministrazione finanziaria, con la risposta a interpello n. 298 del 27 novembre 2025, ha confermato che il perimetro dell’obbligo va letto in coerenza con l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 127/2015, cioè con il regime di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Proprio per questo l’esclusione non può essere usata come rimedio empirico per “ripulire” l’elenco dei POS: richiede invece una verifica preventiva molto accurata della funzione concreta del terminale, delle operazioni che incassa e del titolo giuridico per cui se ne invoca l’estraneità al documento commerciale.