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In caso di un POS dedicato esclusivamente a operazioni esenti dall’obbligo dei corrispettivi, è obbligatorio eliminarlo dal sito dell’Agenzia delle Entrate?
No. In questo caso non è obbligatorio eliminarlo dal sito dell’Agenzia delle Entrate e, sul piano operativo, la scelta più ordinata e prudente è spesso proprio quella di lasciarlo censito, ma non collegato, così da mantenere evidenza della sua specifica funzionalità.
Questa impostazione è coerente con il nuovo assetto normativo sul collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi, entrato a regime per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, e con i chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ e nella guida operativa.
Il punto di partenza è la disciplina introdotta dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), attuata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470, che ha definito le modalità operative del collegamento POS-RT. L’obbligo riguarda i soggetti che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, cioè coloro che memorizzano e trasmettono telematicamente i corrispettivi giornalieri.
In merito alla domanda, l’Agenzia, nelle FAQ sul collegamento POS-RT, ha chiarito che se il POS è utilizzato esclusivamente per incassare pagamenti relativi a operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale, il collegamento non deve essere registrato. Questo salvo il caso in cui l’esercente scelga comunque di emettere il documento commerciale anche per quelle operazioni. La guida operativa aggiunge poi un elemento pratico importante, e cioè che l’esercente può dichiarare in procedura che quel POS è usato esclusivamente per operazioni esonerate.
Da questa impostazione discende la risposta a questo quesito. L’assenza di obbligo di collegamento non coincide con un obbligo di cancellazione del POS dal portale. Anzi, il manuale operativo dell’Agenzia specifica che i POS utilizzati esclusivamente per attività esonerate, pur se visualizzati nell’elenco degli strumenti di pagamento elettronico, non devono obbligatoriamente essere selezionati per il collegamento. In altri termini: il dispositivo può restare presente nella procedura, ma non va associato a un RT se serve solo incassi che restano fuori dal perimetro dei corrispettivi telematici.
Tenere il POS indicato e non collegato consente di conservare una traccia amministrativa coerente con l’organizzazione aziendale. È una sorta di “promemoria qualificato" della destinazione d’uso del terminale: quel POS esiste, è attivo, ma non è destinato agli incassi per i quali sorge l’obbligo di emissione del documento commerciale. In sede di controllo interno, assistenza fiscale o eventuale verifica, questa distinzione aiuta a ricostruire la mappa degli incassi e a dimostrare che la mancata associazione non dipende da omissione, ma da una precisa ragione funzionale e normativa.
Attenzione, quindi, al profilo probatorio e organizzativo: per sostenere correttamente la scelta di non collegare il POS, è opportuno che l’esercente sia in grado di dimostrare la destinazione esclusiva del terminale. Possono aiutare, in concreto, procedure interne, assegnazione del dispositivo a un reparto o a una linea di attività specifica, evidenza contabile separata o istruzioni operative agli addetti.
Facciamo due esempi pratici.
Primo esempio
Un distributore di benzina puro, che non fornisce altri servizi aggiuntivi: è fuori dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale. In questo caso, il POS può comparire tra gli strumenti censiti nel portale, ma non va collegato a un RT, perché manca il presupposto dell’obbligo. Tenerlo visibile in procedura, senza abbinarlo, è del tutto coerente con la sua funzione.
Secondo esempio
Un tabaccaio con cartoleria annessa: svolge sia operazioni da certificare con documento commerciale sia operazioni esonerate, ma usa lo stesso POS per entrambe. Qui la risposta cambia. L’Agenzia precisa che, quando il POS è promiscuamente utilizzato anche per operazioni soggette a documento commerciale, il collegamento va registrato. Quindi la non associazione è giustificata solo se il terminale è davvero dedicato in via esclusiva alle operazioni esenti o esonerate.