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Il nuovo obbligo di collegamento POS-RT vale anche per i tassisti?
No, non vale per l’attività taxi in quanto taxi. L’obbligo di collegamento riguarda solo gli strumenti che certificano e trasmettono i corrispettivi (RT/Server RT o soluzioni software equivalenti), mentre le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi rientrano tra le operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. In altre parole, se non c’è obbligo di certificazione, non c’è neppure l’obbligo di dotarsi di RT e, di conseguenza, non c’è nulla da collegare al POS.
Il punto normativo-chiave sta nel D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, che disciplina le semplificazioni in materia di certificazione dei corrispettivi. Tra le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione, l’articolo 2, comma 1, lettera l) include espressamente “le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi”. Questo esonero a monte spiega perché, nella prassi, il taxi non emette documento commerciale tramite RT. L’adempimento tipico è diverso, e, quando serve, passa dalla fattura.
Il nuovo obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi nasce infatti dall’art. 1, commi 74 e 77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, ed è stato attuato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025 (prot. n. 424470), che definisce modalità operative e flussi informativi.
La logica è: laddove l’esercente memorizza e trasmette i corrispettivi (tramite RT/Server RT o software), il sistema deve poter associare le operazioni incassate con strumenti elettronici - POS fisico, SoftPOS, strumenti digitali - ai dati dei corrispettivi.
Dal punto di vista tecnico-operativo l'abbinamento richiesto non è un cablaggio o un’integrazione hardware ma un collegamento logico tra identificativi degli strumenti, e tutto ciò presuppone l’esistenza di un RT, o equivalente, che stia gestendo i corrispettivi telematici.
Attenzione però ai casi borderline. Prima di tutti la fattura su richiesta. Anche nel taxi, la fattura resta dovuta se richiesta nei termini IVA ordinari, tema distinto dall’RT. L’esonero riguarda la certificazione scontrino/ricevuta ma non l’eventuale fatturazione.
Occhio anche alle attività diverse dal taxi: se il soggetto svolge anche prestazioni non esonerate, come servizi assimilabili a NCC o altre attività con obbligo di corrispettivi telematici, allora per quel perimetro potrebbe esistere un RT/Server RT e, quindi, potrebbe scattare l’obbligo di collegamento. La distinzione taxi/NCC, in ottica di certificazione, è particolarmente rilevante.
Per quanto riguarda l'obbligo POS puro, la disciplina sul dovere di accettare pagamenti elettronici corre su un altro binario. Quindi, riassumendo, il tassista non è esentato dal collegamento in via speciale, ma il collegamento non si attiva perché la prestazione taxi è esonerata dalla certificazione dei corrispettivi e quindi non richiede RT.