28 febbraio 2026

Collegamento POS-RT, obbligo anche per le estetiste che svolgono solo attività di onicotecniche?

Autore: Redazione Fiscal Focus
Un'estetista che svolge solo attività come onicotecnica, che non ha POS, potrebbe avere problemi con l’obbligo di collegamento POS-RT?

No, non dovrebbe avere problemi, perché l’obbligo di collegamento POS-RT non nasce per chi non ha il POS, ma per chi si trova già dentro il perimetro dei corrispettivi telematici. Cioè il collegamento è un adempimento che riguarda l’integrazione tra due mondi: da una parte lo strumento con cui si incassa in modo elettronico (POS fisico, SoftPOS o app/soluzioni assimilabili), dall’altra lo strumento con cui si memorizzano e trasmettono i corrispettivi (registratore telematico oppure procedura web/soluzioni RT). Se manca uno dei due pezzi, l’adempimento non può materialmente operare.

La cornice normativa è quella introdotta con la Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) che ha rafforzato il principio della piena integrazione e interazione tra processo di registrazione dei corrispettivi e processo di pagamento elettronico, intervenendo sull’impianto dei corrispettivi telematici. La regola di fondo è che, quando un soggetto è tenuto alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e, contestualmente, accetta pagamenti elettronici, i due flussi devono dialogare, in modo che i dati di pagamento risultino coerenti con quelli certificati e trasmessi.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025 ha poi dato attuazione concreta alla novità, chiarendo due aspetti che fanno la differenza. Primo: il collegamento non è fisico - niente cavi o configurazioni hardware obbligatorie tra i dispositivi -, ma un collegamento logico/digitale realizzato tramite un servizio web nell’area riservata, dove si associa l’identificativo univoco dello strumento di pagamento alla matricola o identificativo dello strumento di certificazione dei corrispettivi. Secondo: l’obbligo si innesta solo sugli esercenti che trasmettono corrispettivi e usano strumenti di pagamento elettronico.

Da qui discende il punto decisivo per il caso dell’onicotecnica. Se la professionista non ha POS, non esiste alcuno strumento di pagamento elettronico da censire o associare: l’adempimento, in concreto, non scatta. Ma soprattutto, il collegamento POS-RT è un obbligo accessorio che esiste solo dove c’è già l’obbligo, o la scelta, di certificare i corrispettivi con RT o procedura equivalente. Se l’onicotecnica, per la propria organizzazione, emette sempre fattura e quindi non genera corrispettivi da documento commerciale, oppure rientra in situazioni in cui non utilizza un RT, non c’è proprio l’oggetto del collegamento.

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