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Segnatevi questa data: 15 giugno 2026. Da quel giorno cambia radicalmente il perimetro dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 per i compensi professionali corrisposti dalla Pubblica amministrazione. La Legge di bilancio 2026 ha introdotto il nuovo comma 1-ter, che estende la verifica anche ai pagamenti fino a 5mila euro e impone, in caso di inadempienza da cartella, il pagamento diretto all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito.
La circolare del Ministero della giustizia del 17 marzo 2026 ha chiarito che la stretta si applica a tutti i pagamenti eseguiti dal 15 giugno, anche se riferiti a prestazioni pregresse.
Il punto di svolta è nell’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha inserito nell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 il nuovo comma 1-ter. La disposizione riguarda le somme di cui all’articolo 54 del Tuir, cioè i compensi dovuti agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, comprese anche le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Il tratto più rilevante è l’abbattimento della soglia operativa. Nella disciplina ordinaria dell’articolo 48-bis, la PA attiva la verifica per pagamenti superiori a 5mila euro. Per i professionisti, invece, da metà giugno la verifica scatterà anche per importi pari o inferiori a questa soglia.
Non solo. La norma richiede di controllare se il beneficiario sia inadempiente in relazione a una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In altri termini, per commercialisti, avvocati, consulenti, ausiliari del giudice, periti e, più in generale, per i soggetti che producono redditi di lavoro autonomo professionale, il rapporto con la PA entra in una nuova fase: il pagamento non è più neutro rispetto a debiti iscritti a ruolo anche modesti, ma diventa il punto di intercettazione del credito erariale.
La vera differenza rispetto al passato non è solo quantitativa, ma procedurale. La circolare del Ministero della giustizia del 17 marzo 2026 spiega che, per i pagamenti professionali interessati dalla novella, l’ufficio contabile non deve più limitarsi a sospendere il pagamento in attesa dell’eventuale iniziativa dell’agente della riscossione.
In presenza di esito positivo della verifica, l’ufficio procede direttamente al pagamento in favore dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante. Solo l’eventuale eccedenza viene liquidata al professionista.
Si tratta quindi di un meccanismo di trattenuta e imputazione immediata, che supera il modello tradizionale fondato sulla sospensione del pagamento e sulla successiva attivazione del pignoramento presso terzi.
È un passaggio non secondario perché, sotto il profilo operativo, la PA diventa un soggetto che non solo verifica, ma esegue una forma di soddisfazione diretta del credito iscritto a ruolo. Ovvio che per i professionisti questo significa un aumento del rischio di decurtazione immediata del compenso senza la finestra temporale che, nel vecchio schema, poteva derivare dalla sospensione.
La circolare ministeriale individua un perimetro ampio. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, gli avvocati, anche in regime di patrocinio a spese dello Stato, gli ausiliari del giudice, i periti di parte, i professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario, nonché ogni altro soggetto riconducibile alla nozione di esercente arti e professioni ai sensi dell’articolo 54 del Tuir.
Restano invece fuori dalla disciplina speciale i soggetti che non incassano compensi professionali in senso proprio. L’assetto generale dell’articolo 48-bis continua dunque a operare, per le imprese fornitrici di beni e servizi, secondo la regola ordinaria della soglia dei 5mila euro.
Questa asimmetria è uno dei profili che più hanno alimentato rilievi critici in dottrina e tra gli operatori, perché è evidente che va a creare un regime più gravoso per il lavoro autonomo professionale rispetto agli altri creditori della PA.
Uno dei chiarimenti più importanti della circolare del Ministero della giustizia riguarda il criterio temporale. Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti da effettuare dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili e dalla riferibilità della prestazione a periodi precedenti. Ciò significa che anche un incarico conferito nel 2025 o una prestazione conclusa nei primi mesi del 2026 rientrano nel nuovo regime se la liquidazione avviene dopo il 15 giugno 2026.
Primo caso
Un avvocato deve ricevere dal tribunale un compenso di 1.800 euro per attività in patrocinio a spese dello Stato. Dalla verifica emerge una cartella scaduta di 900 euro. Dal 15 giugno 2026 l’ufficio non sospende il pagamento: versa 900 euro all’agente della riscossione e liquida i restanti 900 euro al professionista.
Secondo caso
Un consulente tecnico d’ufficio vanta un credito di 4.200 euro. Risulta una posizione debitoria da cartelle per 5.300 euro. In questo scenario l’intero importo di 4.200 euro viene destinato all’agente della riscossione e il professionista non incassa nulla, fermo restando che il debito residuo continuerà a sussistere per la parte non coperta dal pagamento.
Terzo caso
Un professionista deve incassare 650 euro da un’amministrazione comunale per una prestazione resa mesi prima. Ha una cartella di importo contenuto, ad esempio 180 euro. Anche qui la verifica opera, benché il compenso sia di modesta entità: 180 euro vengono scomputati e solo 470 euro sono corrisposti al beneficiario. La circostanza che il debito sia minimo non rileva, perché la norma parla di cartelle di qualunque ammontare.
Quarto caso
Il professionista ha presentato e ottenuto una rateizzazione regolarmente in corso. In base alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’accoglimento della domanda di rateizzazione fa venir meno lo stato di inadempienza ai fini delle successive verifiche ex articolo 48-bis. Sul piano operativo, questo è probabilmente il presidio più importante per chi lavora stabilmente con la Pa.
Riguardo alle criticità, la prima ci viene da dire è finanziaria. I professionisti che lavorano con tribunali, enti locali, Asl, università o altre amministrazioni dovranno considerare il rischio di un mancato incasso, totale o parziale, già in sede di pianificazione della tesoreria. Non si tratta più soltanto di un problema esattoriale a valle, ma di una variabile che incide direttamente sul cash flow.
La seconda criticità riguarda il presidio preventivo della posizione debitoria. Diventa essenziale verificare eventuali cartelle notificate, piani di rateazione decaduti, sospensioni richieste e contenziosi in corso. L’interlocuzione con l’agente della riscossione e l’eventuale attivazione di una rateizzazione prima del pagamento pubblico possono fare la differenza tra l’incasso regolare e la trattenuta. L’Agenzia delle entrate-Riscossione conferma inoltre che il servizio di “verifica inadempimenti” è messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche registrate al portale Consip, il che rafforza il carattere sistematico del controllo.
La terza criticità è interpretativa. La norma, almeno nella lettura ministeriale, appare costruita come una disciplina speciale, più severa, per i soli compensi professionali. È prevedibile che il nuovo assetto apra spazi di discussione su proporzionalità, coordinamento con le tutele del contribuente e possibili contestazioni in caso di ruoli oggetto di disputa.