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Un contribuente aderisce alla proroga dei versamenti 2026, scegliendo la rateizzazione con maggiorazione dello 0,8% entro il 20 agosto 2026. Se non versa la prima rata, ma paga regolarmente la seconda a settembre e la terza a ottobre, può ravvedere la prima rata a novembre? Da quale data decorrono sanzioni e interessi?
Sì, la prima rata omessa può essere ravveduta anche a novembre, purché non siano già intervenuti atti di controllo o comunicazioni ostative alla regolarizzazione. Tuttavia, il punto centrale è un altro. Il ravvedimento della prima rata non si calcola dalla data in cui il contribuente decide di regolarizzare, né dalla scadenza delle rate successive, ma dalla scadenza originaria del versamento.
Questo vale a prescindere dal fatto che il contribuente sia un soggetto ISA, forfettario o un contribuente non interessato dalla proroga. La rateizzazione, infatti, non sposta il momento in cui nasce l’obbligazione tributaria principale. Se la prima rata non viene pagata, la violazione si considera commessa alla data in cui quella somma avrebbe dovuto essere versata.
Per i soggetti che rientrano nella proroga dei versamenti 2026, il termine di riferimento è il 20 luglio 2026. La proroga ha differito a tale data il pagamento senza maggiorazione per i soggetti ISA e forfettari, mentre il versamento successivo, entro il 20 agosto 2026, richiede l’applicazione della maggiorazione dello 0,8%. Ne consegue che, se il contribuente ISA decide di avvalersi del pagamento entro il 20 agosto con lo 0,8%, ma poi non versa la prima rata, il ravvedimento della rata omessa deve essere calcolato assumendo come data iniziale il 20 luglio 2026, non novembre e non settembre.
Per i contribuenti non ISA, invece, la decorrenza ordinaria resta il 30 giugno 2026. Questo passaggio è importante anche per individuare la misura della sanzione ridotta. L’Agenzia delle Entrate ricorda che il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti beneficiando della riduzione delle sanzioni. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è pari al 25%, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024.
Nel caso prospettato, se il ravvedimento viene effettuato a novembre 2026, non è applicabile il cosiddetto ravvedimento sprint. Quest’ultimo presuppone un ritardo molto breve, entro i primi giorni dalla scadenza. Qui, invece, il ritardo va conteggiato dalla scadenza originaria del 20 luglio 2026 per i soggetti ISA o del 30 giugno 2026 per i non ISA. A novembre, quindi, il ritardo è già ampiamente superiore sia ai 15 giorni sia, nel caso dei non ISA, anche ai 90 giorni.
Operativamente, il ravvedimento dovrà comprendere tre elementi:
Gli interessi e le sanzioni devono essere indicati in F24 con gli appositi codici tributo e, per i tributi amministrati dall’Agenzia, è ammesso anche il ravvedimento frazionato, nel rispetto dei termini dell’articolo 13.