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La proroga dei versamenti 2026 riguarda anche le partite IVA con ricavi superiori ai 5 milioni?
No, la proroga dei versamenti al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni, o al 20 agosto con lo 0,8%, non riguarda le partite IVA soggette agli ISA che dichiarano ricavi o compensi superiori al limite previsto per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
La risposta emerge direttamente dal testo dell’articolo 6, comma 1, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89. La disposizione prevede il differimento dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, ma solo a condizione che tali soggetti dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il requisito, quindi, è duplice. Non basta svolgere un’attività per la quale esiste un ISA approvato, ma è necessario anche non superare la soglia massima di ricavi o compensi prevista per l’applicazione dello specifico indice. In termini pratici, il limite comunemente rilevante è pari a 5.164.569 euro. Chi supera tale importo non applica gli ISA e, proprio per questo, non rientra nel perimetro soggettivo della proroga.
La norma non si limita a richiamare genericamente i contribuenti ISA, ma collega espressamente il beneficio al rispetto dei limiti dimensionali. Questo passaggio è decisivo per i commercialisti, perché consente di escludere dalla proroga i contribuenti di maggiori dimensioni, anche quando l’attività esercitata sarebbe astrattamente riconducibile a un codice ISA.
Ne consegue che una partita IVA con ricavi superiori a 5 milioni di euro, o più precisamente superiori alla soglia prevista per il relativo ISA, non può beneficiare del versamento "allungato" senza maggiorazione. Per questi soggetti restano applicabili i termini ordinari di versamento derivanti dalle dichiarazioni fiscali, salvo eventuali ulteriori disposizioni speciali. In assenza di altre proroghe, il riferimento resta quindi il termine ordinario del 30 giugno 2026, con la possibilità di versare entro i successivi 30 giorni applicando la maggiorazione prevista dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, cioè quella classica dello 0,4%.
La conclusione non cambia neppure considerando il comma 2 dell’articolo 6 del D.L. n. 89/2026. Tale disposizione estende il differimento anche ad altri soggetti collegati al mondo ISA o a regimi agevolati, come i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, i soggetti in regime forfettario, quelli in regime di vantaggio e i soci o partecipanti di società, associazioni e imprese soggette a trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. Tuttavia, anche questa estensione opera nel rispetto dei requisiti indicati dal comma 1, compreso il limite dei ricavi o compensi.