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Il socio lavoratore di Srl artigiana trasparente può prorogare anche i contributi INPS eccedenti il minimale?
Sì, la proroga deve ritenersi applicabile anche ai contributi INPS dovuti dal socio lavoratore di Srl artigiana sulla quota di reddito eccedente il minimale. Attenzione, però: non va confusa questa contribuzione con i contributi fissi dovuti sul minimale, che seguono il calendario proprio della Gestione artigiani e commercianti.
Il caso riguarda un socio di Srl che ha optato per la cosiddetta “piccola trasparenza” fiscale. Il riferimento è l’articolo 116 del TUIR, che consente alle Srl a ristretta base proprietaria, in presenza dei requisiti previsti, di imputare il reddito direttamente ai soci, secondo un meccanismo analogo a quello delle società di persone. Ne deriva che il socio tassa per trasparenza la propria quota di reddito in dichiarazione personale.
Sul piano fiscale, il socio rientra tra i soggetti che beneficiano della proroga dei versamenti quando partecipa a società, associazioni o imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che la società partecipata abbia i requisiti richiesti dalla norma di proroga, in particolare l’applicazione degli ISA o la presenza di una causa di esclusione rilevante, e il rispetto del limite di ricavi o compensi.
Il dubbio nasce sul versante previdenziale. Il socio lavoratore di Srl artigiana, iscritto alla Gestione INPS artigiani, deve versare anche i contributi sul reddito eccedente il minimale. Secondo l’INPS, però, alcuni operatori sostengono che per i soci lavoratori di Srl artigiana la proroga non operi. Questa lettura non ci convince, e la ragione è tecnica. I contributi fissi sul minimale sono dovuti alle scadenze ordinarie della Gestione artigiani e commercianti e non dipendono dal saldo della dichiarazione.
Diverso è il contributo “extraminimale”, cioè quello calcolato nel quadro RR sul reddito d’impresa eccedente il minimale. Per questa quota, la normativa previdenziale collega il versamento ai termini previsti per le imposte sui redditi. Pertanto, se il termine dichiarativo del socio è differito per effetto della proroga, anche il versamento della contribuzione eccedente il minimale segue lo stesso differimento.
La stessa impostazione è coerente con la prassi INPS in materia di artigiani e commercianti: la circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 disciplina la contribuzione 2026 e conferma la struttura dei versamenti tra minimale ed eccedenza. Per i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale, il rinvio ai termini delle imposte sui redditi porta a ritenere applicabile la proroga.
Quanto alla maggiorazione, occorre distinguere. La proroga fiscale 2026 prevede, per i versamenti eseguiti dopo il 20 luglio ed entro il 30esimo giorno successivo, una maggiorazione dello 0,80%. Per i contributi INPS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale, invece, la prassi INPS continua a fare riferimento alla maggiorazione dello 0,40% per il versamento nei 30 giorni successivi al termine.
Quindi, ricapitolando, il socio di Srl artigiana trasparente ha diritto alla proroga anche per l’INPS eccedente il minimale. Restano esclusi dalla proroga i contributi fissi sul minimale. Se l’INPS nega la proroga in modo generalizzato per i soci lavoratori di Srl artigiana, la risposta va contestualizzata: può valere per il minimale, non per l’extraminimale collegato al quadro RR e ai termini delle imposte sui redditi.