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Bonus acqua, luce e gas 2021, dal 1° gennaio non è più necessaria la presentazione della domanda per fruire degli sconti in bolletta, basta compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica e il riconoscimento dell’agevolazione sarà automatico dal 1° luglio, purché, ovviamente, ne sussistano i requisiti.
Lo delineava nel primo trimestre dell’anno corrente l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n. 63/2021, pubblicata in data 25 febbraio. Luglio è alle porte e il riconoscimento dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico sarà automatico, ma altrettanto non può dirsi per il riconoscimento del bonus elettrico legato al disagio fisico, per il quale si dovrà continuare a presentare la richiesta seguendo tutte le modalità stabilite.
Il Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019, disponeva che il bonus per disagio economico veniva riconosciuto solo previa presentazione domanda annuale presso il Comune di residenza o al CAF allegando la documentazione richiesta, ma nonostante il recente cambiamento nelle modalità, non vi è diversità nelle condizioni.
Infatti, affinché si possa fruire dei bonus in questione bisogna appartenere alternativamente ad un nucleo familiare:
Riconoscimento ed erogazione bonus per disagio economico – come già suesposto, fino al 2020 al fine di ricevere i bonus per disagio economico, era necessario presentare apposita domanda al Comune di residenza o al CAF. Dal 2021 il meccanismo si semplifica e basta presentare ogni anno la DSU necessaria per ottenere la certificazione dell’ISEE e, se il nucleo familiare rientra nei parametri, sarà l’INPS ad inviare automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato (SII).
In merito, rammentiamo che tale sistema rappresenta una banca dati contenente informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per il territorio, e la sua finalità è quella di gestire i flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell’energia elettrica e del gas secondo le regole e i procedimenti definiti dall’Autorità.
L’incrocio dei dati trasmessi, dei dati contenuti e l’esito positivo delle verifiche di ammissibilità permetteranno l’individuazione automatica delle forniture da agevolare, procedendo così all’erogazione dei bonus, ognuno dei quali avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione e, ogni nucleo familiare ha diritto ad un bonus per ciascuna tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.
Tenuto conto della tipologia e del tipo di intestazione, l’erogazione dei bonus avviene con procedure distinte: