12 settembre 2026

Compro oro e lingotti: una sola compravendita può integrare l’esercizio abusivo del commercio professionale di oro

Per la Cassazione l’attività di “compro oro” resta distinta dal commercio professionale di oro: decisivi natura dei beni e modalità dell’operazione
Autore: Redazione Fiscal Focus

Anche una sola operazione di compravendita può integrare l’esercizio abusivo del commercio professionale di oro quando, per caratteristiche e modalità di svolgimento, sia riconducibile a un’attività esercitata professionalmente senza la preventiva comunicazione prevista dalla legge.

È il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, con la sentenza n. 33016 del 7 settembre 2026, chiamata a pronunciarsi sul sequestro di lingotti e lamine di oro purissimo detenuti da un soggetto che risultava svolgere attività di “compro oro”. La circostanza di essere regolarmente iscritto nel registro previsto per gli operatori compro oro non è stata ritenuta sufficiente a ricondurre automaticamente l’operazione nell’ambito del D.Lgs. n. 92/2017. Secondo i giudici, infatti, le due attività devono essere mantenute nettamente distinte.

“Compro oro” e commercio professionale sono attività diverse

Il punto centrale della pronuncia riguarda proprio la delimitazione dell’attività esercitabile dall’operatore compro oro.

Il D.Lgs. n. 92/2017 definisce l’attività di compro oro come l’attività commerciale consistente nell’acquisto di oggetti preziosi usati, esercitata in via esclusiva oppure secondaria rispetto ad altra attività prevalente. Le operazioni possono riguardare la compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, oppure la permuta di oggetti preziosi usati.

Il relativo registro, istituito presso l’OAM, consente quindi l’esercizio di questa specifica attività, ma non attribuisce al soggetto iscritto un’autorizzazione generalizzata a operare professionalmente nel commercio dell’oro in tutte le sue forme.

La Cassazione valorizza, a questo proposito, la stessa struttura delle definizioni contenute nel D.Lgs. n. 92/2017. L’attività di compro oro è circoscritta agli oggetti preziosi usati e non comprende, per esempio, la fusione e la formazione di lingotti oppure il commercio e la cessione dell’oro da investimento.

Diversa è l’attività disciplinata dalla legge n. 7/2000. L’articolo 1, comma 3, riguarda l’esercizio in via professionale del commercio di oro per conto proprio o per conto di terzi, attività assoggettata a specifici requisiti e alla preventiva comunicazione all’Organismo competente.

L’articolo 4 della stessa legge sanziona penalmente chi esercita tale attività professionalmente senza avere effettuato la comunicazione richiesta.

Ne deriva che l’iscrizione come compro oro non può essere utilizzata per superare gli obblighi previsti dalla legge n. 7/2000 qualora l’attività concretamente svolta esca dal perimetro della compravendita di preziosi usati.

Anche una sola compravendita può assumere carattere professionale

Un ulteriore passaggio significativo della sentenza riguarda il numero delle operazioni necessarie affinché possa configurarsi l’illecito.

La difesa sosteneva, tra l’altro, che l’esercizio “in via professionale” dovesse presupporre continuità, organizzazione e inserimento stabile nell’attività d’impresa e che, pertanto, una singola operazione non potesse essere sufficiente.

La Cassazione non condivide questa impostazione.

Richiamando precedenti già intervenuti sulla disciplina della legge n. 7/2000, la Corte ribadisce che anche una sola operazione di compravendita può assumere rilevanza, purché sia concretamente riconducibile a un’attività svolta in forma professionale. Non è quindi il mero numero delle operazioni a determinare l’applicabilità della disposizione penale. Occorre piuttosto verificare le caratteristiche concrete dell’operazione e il contesto nel quale viene posta in essere.

La Corte richiama, inoltre, un precedente relativo a una società che acquistava da privati oro usato e rottami per poi affidarli a un soggetto incaricato della fusione e rivendere successivamente a terzi l’oro ricavato. Anche in tale ipotesi era stata ravvisata un’attività rientrante nel commercio professionale di oro e non nella semplice attività di compro oro.

Il dato assume particolare rilievo sul piano operativo: la distinzione non dipende soltanto dalla qualifica formale posseduta dall’impresa, ma soprattutto dalla natura dell’attività effettivamente esercitata.

I lingotti di oro purissimo fanno scattare il controllo sulla natura dell’attività

Nel caso esaminato, erano stati sottoposti a sequestro due lingotti di oro puro 999,9, due lamine della medesima purezza e alcuni frammenti di oro, per un peso complessivo rilevante.

Secondo quanto emerge dall’ordinanza oggetto del ricorso, non si trattava quindi di gioielli, rottami o altri oggetti preziosi usati normalmente interessati dall’attività di compro oro, bensì di oro purissimo avente caratteristiche proprie dell’oro da investimento.

La Corte ha ritenuto non illogica la valutazione compiuta dal Tribunale, che aveva considerato, tra gli elementi rilevanti, la quantità di metallo detenuta, la sua elevata purezza, la natura dei beni e il fatto che il soggetto, pur esercitando attività di compro oro, non risultasse iscritto nell’ambito richiesto per il commercio professionale disciplinato dalla legge n. 7/2000.

Da questi elementi è stata desunta, almeno nella fase cautelare, la professionalità dell’attività contestata e, quindi, la sussistenza del fumus del reato.

Il ricorso è stato pertanto rigettato.

La decisione evidenzia un profilo da non sottovalutare per gli operatori del settore. L’iscrizione nel registro dei compro oro individua un preciso ambito operativo, riferito essenzialmente all’acquisto e alla permuta di oggetti preziosi usati. Quando l’attività si sposta verso lingotti, oro da investimento o ulteriori operazioni riconducibili al commercio professionale di oro, occorre verificare separatamente il rispetto degli obblighi imposti dalla legge n. 7/2000. La qualificazione dell’attività, in altre parole, segue la sostanza delle operazioni effettivamente compiute e non la sola denominazione utilizzata dall’operatore.

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