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Dal 1° luglio 2021 sarà possibile partecipare fisicamente ai corsi di formazione sia pubblici che privati, purché la Regione di riferimento si trovi in zona gialla e vengano rispettati i protocolli e le linee guida adottati in precedenza.
L’art. 10 comma I, del decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65, intitolato “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, stabilisce che dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati potranno svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
In tal proposito, si rammenta che, le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. Questi ultimi vengono adottati dalle Regioni rispettando i principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Di recente la Conferenza delle Regioni ha aggiornato queste linee guida tenendo anche conto delle disposizioni del decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021.
Le indicazioni per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative contengono indirizzi operativi specifici finalizzati a fornire uno strumento, sintetico e immediato, di applicazione delle misure di prevenzione e di contenimento.
In relazione alle attività formative, le indicazioni da seguire si applicano nei diversi contesti (aule, laboratori, imprese) compresi gli esami finali sia teorici che pratici, le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo o individuali. In prospettiva della data di ripresa delle attività formative sia pubbliche che private in presenza, è importante mantenere in primo piano quelle che sono le indicazioni da seguire per contenere il contagio da covid-19. Nel dettaglio, diventa essenziale: