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L’emergenza epidemiologica innescata dal dilagare del contagio del virus Covid-19 ha pesantemente impattato su tutte le attività del tessuto economico-produttivo nazionale anche nella c.d. fase della ripartenza, imponendo una serie di misure la cui osservanza viene richiesta come presupposto per il loro stesso riavvio.
In particolare sono state disposte norme e protocolli per i luoghi di lavoro, che vanno a sommarsi a quelli già previsti dal Testo Unico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e che stabiliscono pesanti responsabilità – anche penali - a carico degli imprenditori/datori di lavoro per le conseguenze dipendenti dalla loro inosservanza.
Come noto, in base al summenzionato TU il datore di lavoro è garante della sicurezza in azienda e per questo è soggetto ad obblighi - esclusivi o eventualmente delegabili- :
In ottemperanza a tali ultime disposizioni il datore di lavoro dovrà perciò provvedere ad aggiornare il DVR onde tutelarsi in caso sorgano controversie di natura penale legate al contagio da Covid-19.
Difatti, qualora fosse rilevato un caso di infezione, il datore di lavoro si trova esposto – e può quindi essere indagato su querela di parte – per due ipotesi di reato: lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e, nei casi di maggior gravità, omicidio colposo (art. 589 c.p.). In sede penale andrà pertanto accertata la sussistenza della sua colpa (generica, se causata da imprudenza o imperizia; specifica, se determinata dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini) in relazione alle condotte di prevenzione adottate.
Va poi ricordata un’altra ipotesi di responsabilità che, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, fa capo agli enti (e quindi a società titolari di aziende) per i reati commessi dai soggetti che li rappresentano (c.d. apicali) in vantaggio o nell'interesse degli enti medesimi. In tali casi la norma dispone la comminazione di sanzioni di natura interdittiva.
Tra i reati annoverati che danno luogo a tale tipo di responsabilità ed alle conseguenti sanzioni sono compresi anche le lesioni colpose e l'omicidio colposo legati all'inosservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e quindi ora anche il contagio da Covid-19.L'azienda, per evitare di incorrere nelle suesposte conseguenze, deve dunque essere in grado di poter dimostrare in sede di eventuale giudizio di:
Il decreto-legge Cura Italia (convertito dalla legge 27/2020) ha previsto l'equiparazione tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19, come tale meritevole di ricevere la copertura assicurativa INAIL. In particolare la disposizione (che si applica sia ai datori di lavoro pubblici che privati) precisa che, nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, il medico accertatore debba redigere il consueto certificato di infortunio e inviarlo telematicamente all'INAIL che assicura la relativa tutela dell'infortunato.
L’INAIL stesso, nella Circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha poi chiarito che, sotto il profilo assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro la causa virulenta (e, quindi, il contagio da malattie infettive, ivi compreso dunque il Covid-19) viene equiparata a quella violenta.
Tuttavia, per fugare il dubbio - da più parti manifestato – che, a seguito dell’equiparazione tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19 (perciò meritevole di ricevere la copertura assicurativa INAIL), il datore di lavoro, anche qualora abbia adempiuto alle prescrizioni di norme e regolamenti, possa venire coinvolto sul piano penale per i reati di lesioni oppure omicidio colposo, l’INAIL ha fornito il chiarimento cui si accennava. Ha infatti rammentato che "i criteri applicati dall'INAIL per l'erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza".
Non vanno perciò confusi i criteri applicati dall'INAIL per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli, totalmente diversi, che valgono in sede penale e civile.