9 maggio 2022

Definiti gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti

La dotazione del Fondo è di 700 milioni di euro per l’anno 2022

Autore: Pietro Mosella
È stato emanato il DPCM attuativo della misura introdotta dall’articolo 22 del D.L. n. 17/2022, in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive, istitutivo di un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, tra le altre, al riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti (si veda l’articolo “Nel decreto ‘caro energia’ anche misure per il rilancio delle politiche industriali” del 3 marzo 2022).

Tale provvedimento attuativo definisce gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del sopra citato decreto sino al 31 dicembre 2022, nonché nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

Il DPCM, emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della transizione ecologica, definisce, altresì, la relativa disciplina e procede al riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi medesimi ed all’assegnazione delle relative risorse al Ministero dello sviluppo economico, amministrazione competente all’erogazione degli stessi.

Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti– Il suddetto DPCM, nello specifico, stabilisce che, alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, a decorrere dalla sua entrata in vigore ed entro il 31 dicembre 2022 per le risorse relative all’annualità 2022, nonché nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualità, ed immatricolano in Italia i seguenti veicoli, sono riconosciuti i seguenti contributi:
  • a) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
  • b) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
  • c) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
  • d) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera e), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011;
  • e) per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;
  • f) per i veicoli commerciali di categoria NI e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, è riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli NI fino a 1,5 tonnellate; un contributo di 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; un contributo di 12.000 euro per i veicoli N2 da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate; è riconosciuto un contributo di 14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. I contributi di cui alla presente lettera sono concessi in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.


È, altresì, specificato che, i contributi di cui alle lett. a) e b) sopra citati, sono concessi anche alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalità commerciali e se tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenute per almeno 24 mesi.

I contributi in favore delle persone fisiche, invece, sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi. Per il riconoscimento dei contributi in commento, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione:
  • dev’essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo;
  • in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Individuazione e riparto delle risorse del Fondo - Lo stesso DPCM individua e ripartisce le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti stabilendo che, dette risorse, individuate in 650 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico, che provvede all’erogazione.

Tale ripartizione è indicata analiticamente all’articolo 3, il quale prevede, inoltre, che con un successivo DPCM, anche in ragione dell’andamento del mercato e dell’evoluzione tecnologica, potranno essere rimodulati, nel limite dello stanziamento stabilito, le destinazioni delle risorse e gli incentivi previsti.
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