21 gennaio 2021

Dematerializzate le ricette per prescrizioni di farmaci non a carico del SSN

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF

Autore: Pietro Mosella
Il medico prescrittore procederà alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN. Dematerializzate, quindi, anche le cd “ricette bianche” per i farmaci prescritti da medici convenzionati ma non rimborsati dal SSN.

È stato pubblicato, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 11 del 15-01-2021) il decreto del MEF 30 dicembre 2020, recante la “Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19”, che entrerà in vigore il 30 gennaio 2021.

Dematerializzazione ricetta per prescrizioni di farmaci non a carico del SSN – Il sopra citato decreto prevede che il medico prescrittore proceda alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN (secondo le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011), riportando almeno i dati relativi al:
  • codice fiscale del paziente;
  • la prestazione e la data della prescrizione;
  • le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei farmaci prescritti.

La suddetta ricetta elettronica è individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) in fase di compilazione della stessa da parte del medico, eventualmente anche tramite Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR). A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati sopra elencati, il medico rilascerà all'assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it). Su richiesta dell'assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi.

A fronte dell'utilizzo da parte dell'assistito della ricetta in questione, la farmacia invia i dati della prestazione erogata. Il SAC, anche tramite SAR, verificherà le condizioni di ripetibilità della vendita del farmaco, sulla base di quanto previsto dal medico e della normativa di riferimento. Ai fini di quanto sopra esposto, il SAC renderà disponibili ai medici e alle farmacie anche servizi web.

Promemoria della ricetta elettronica – Dopo aver disciplinato l’aspetto informatico per il medico, il decreto in commento regolamenta le modalità di consegna della ricetta elettronica da parte del cittadino in farmacia. In sostanza, l'assistito può accedere al SAC, anche tramite SAR, con Spid o CNS, ad un’apposita area del portale www.sistemats.it, al fine di:
  • a) consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche generate dai medici prescrittori e i relativi promemoria dematerializzati;
  • b) richiedere l'utilizzo del promemoria dematerializzato recante prescrizioni di farmaci, selezionando la farmacia presso la quale spendere il medesimo promemoria;
  • c) il cittadino, qualora non fosse dotato di Spid o CNS, può accedere ad un'area libera del portale del Sistema TS inserendo il numero di ricetta elettronica (NRE), il suo codice fiscale e la data di scadenza della tessera sanitaria. In tale contesto, il cittadino potrà accedere alla sola ricetta inserita, e svolgere le stesse attività di cui alle lett. a) e b).

Il sistema, a fronte della richiesta da parte del cittadino, invierà una notifica alla farmacia prescelta dall'assistito. In alternativa, resta ferma la disponibilità del promemoria nel Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Modalità di utilizzo nella fase emergenziale – Vista l’emergenza sanitaria in corso a causa del Covid-19, è previsto che, fino al perdurare dello stesso (appena prorogato al 30 aprile 2021), vi sia un iter semplificato, in quanto l'assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica farmaceutica da parte del medico prescrittore (con le modalità di cui all'articolo 1 dell'ordinanza Protezione Civile n. 651/2020) può inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta.

Di conseguenza, l’assistito, individua la farmacia e le comunica i dati della ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria a cui la ricetta stessa è intestata, secondo le seguenti modalità:
  • via posta elettronica, ovvero inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata;
  • via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico;
  • laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui è intestata la ricetta elettronica.

Per le persone più fragili, invece, rimangono in vigore i servizi telefonici dedicati del Ministero della Salute e delle rispettive Regioni e Province autonome eventualmente attivati.

La farmacia individuata per l'erogazione del farmaco e contattata tramite canali semplificati, imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di «presa in carico» nel SAC, anche tramite SAR, e provvede all’erogazione dei farmaci dandone informativa all'assistito per il ritiro presso la farmacia.

È, altresì, stabilito che, laddove possibile, la farmacia recapiterà i farmaci all'indirizzo indicato dall'assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy