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L’approvazione del Ddl Semplificazioni ha approvato due cambiamenti tanto attesi nella medicina generale, sia per medici che pazienti.
Su richiesta della FIMMG, sarà possibile ottenere il certificato di malattia tramite televisita, equiparando la valutazione a distanza alla visita tradizionale. Inoltre, i medici di medicina generale potranno prescrivere farmaci per patologie croniche con validità fino a dodici mesi. Ecco nel dettaglio cosa cambia e le tempistiche di applicazione.
L’articolo 58 del Ddl stabilisce l’equiparazione tra certificazione rilasciata da remoto attraverso la telemedicina e certificazione effettuata in presenza. Attenzione però: la novità non sarà immediatamente operativa. La FIMMG chiarisce infatti che è necessario un ulteriore passaggio: l’intesa in Conferenza Stato-Regioni.
Su proposta del Ministro della Salute, durante l’accordo saranno definiti i casi e le modalità per l’utilizzo della telecertificazione. Fino a quel momento continuerà a valere la procedura attuale, con l’obbligo per il medico di verificare di persona le condizioni del paziente.
Il provvedimento mantiene inoltre le misure di tutela contro i certificati falsi, con sanzioni severe per lavoratori e medici, indipendentemente dal fatto che la certificazione sia emessa in presenza o in modalità telematica.
La seconda novità, prevista dall’articolo 62, riguarda la possibilità per i medici di medicina generale di prescrivere farmaci per patologie croniche con validità fino a dodici mesi. In questo modo si riduce la necessità di ripetere frequentemente le ricette, semplificando la gestione terapeutica dei pazienti cronici.
La misura diventerà operativa entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il 18 dicembre 2025, previa emanazione del decreto del Ministro della Salute insieme al Ministro dell’Economia. Il decreto quindi definirà modalità applicative e garanzie per evitare ulteriori “carichi” alla finanza pubblica.
La normativa prevede inoltre che i farmaci possano essere dispensati anche sulla base di:
Al termine dell’iter attuativo, il medico indicherà nella ricetta ripetibile la posologia e il numero di confezioni necessari nei dodici mesi. Si potrà comunque sospendere la ripetibilità o modificare la terapia qualora lo richiedano monitoraggi clinici, ridotta aderenza del paziente o necessità di adeguare il trattamento.
Il farmacista, una volta ricevuta la ricetta, sarà tenuto a comunicare al medico la dispensazione del farmaco.