12 dicembre 2020

Elogio dello sport

Autore: Ester Annetta

Che si tratti di correre dietro a un pallone o di raccogliere palline finite ai bordi di un campo da tennis, che si sia atleti autentici o diportisti della domenica, che si pratichi sul campo o si commenti dall’esterno sugli spalti, dietro una rete metallica o al di qua di uno schermo televisivo, lo sport è innegabilmente una costante che da sempre accompagna le abitudini e gli interessi delle persone.

Anche chi non lo pratica, del resto, ne riconosce l’indiscussa potenza emotiva e la grande capacità di aggregazione, ammettendone perciò la valenza sociale che molto spesso va anche oltre quella agonistica.

Il grande drammaturgo e sceneggiatore statunitense Neil Simon diceva: “Lo sport è l'unico spettacolo che, per quante volte tu lo veda, non sai mai come andrà a finire”, racchiudendo in questa breve affermazione quel concentrato di attesa, speranza, imprevisto, emozione, partecipazione, tensione che lo sport rappresenta.

Oltre agli aspetti ludici ed emotivi, che lo sport sia anche un toccasana per un corretto stile di vita è altrettanto pacificamente riconosciuto.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha difatti rilevato che la mancanza di attività fisica è il quarto fattore di rischio per la mortalità in tutto il mondo ed è inoltre la causa principale di un’alta percentuale di tumori al seno e al colon, di diabete e malattie cardiache.

È dunque evidente che, in una società come quella attuale, iperconnessa (e ciò a prescindere dalla contingenza del dilagare di un virus che ha imposto su larga scala il ricorso allo smart working), i lavori che richiedono attività fisica sono sempre meno numerosi, motivo per cui lo sport ha assunto quasi un valore salvifico, divenendo una necessità imprescindibile per il benessere fisico ma anche mentale, pure laddove si riduca ad una semplice – ma non per questo meno efficace – camminata veloce in un parco cittadino qualche giorno a settimana.

Ci sono poi gli aspetti sociali, altro cardine che fa sì che allo sport possa conferirsi una valenza per così dire “democratica” - stante la sua ampia capacità di coinvolgimento e di condivisione – in aggiunta ad una altrettanto rilevante funzione educativa.

Sotto questo profilo, lo sport diventa infatti fattore di partecipazione alla vita sociale, fungendo da strumento di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. L’ampia attenzione (e la conseguente ormai ampia diffusione) per gli sport c.d. integrati, fa sì che le discipline sportive, con i dovuti adattamenti, diventino strumenti appropriati per promuovere l’inclusione, mezzi privilegiati per garantire ai disabili fisici o mentali il diritto allo sviluppo individuale, la rieducazione, l’integrazione sociale e la solidarietà.
Quanto alla dimensione associativa dello sport, essa costituisce un’importante risorsa di relazione e interazione sociale, una preziosa esperienza di democrazia, partecipazione e corresponsabilità. All’interno di una organizzazione sportiva – sia essa, in via più immediata, la squadra o, ad un livello più strutturale, la società che la gestisce – le dinamiche e le attività, al di là degli aspetti di natura propriamente agonistica, si modellano in base alle capacità, ai bisogni ed alle aspirazioni dei suoi membri, sempre in un’ottica di socialità che mai si disgiunge da aspetti di concordia e umanità.

Per questa funzione così varia e completa, in cui si amalgamano profili ludici, sociali ed etici, è evidente la necessità che lo sport vada sostenuto anche a livello istituzionale, sia centrale che locale.

Tuttavia, mai come in questo momento, il quadro degli interventi a sostegno dello sport si prospetta alquanto carente. Alla chiusura forzata degli impianti imposta dalle misure di contenimento dell’emergenza Covid si somma un quadro normativo che, nonostante il susseguirsi dei vari decreti ristori, non ha declinato interventi realmente efficaci a sostegno di alcune categorie, tra cui, appunto, i lavoratori dello sport.

A ciò si aggiungano i ritardi d’emanazione dei sei decreti attuativi cui è affidata in concreto la resa effettiva della “Riforma dello sport” varata con la L. 8 agosto 2019 n. 86 (recante le Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione).

A riguardo, vale la pena fare il punto.
Nonostante la L. 86/2019 avesse precisato che l’adozione da parte del Governo dei predetti decreti attuativi dovesse avvenire entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, solo lo scorso 25 novembre Il Consiglio dei Ministri ne ha approvato, in esame preliminare, cinque dei sei previsti.
Si tratta, nello specifico, dei seguenti:

1. Enti sportivi professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo- Il decreto, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, introduce una revisione organica e della definizione del “lavoratore sportivo” in tutte le sue forme e prevede, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per i lavoratori sportivi sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.

Le principali novità del decreto prevedono:

  • l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022;
  • il riconoscimento all’attività di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno formato l’atleta, alle quali è assicurato da un premio di formazione;
  • l’affermazione delle pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico;
  • il riconoscimento di pari diritti delle persone con disabilità nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli;
  • la tutela dei minori e dei cittadini con disabilità nell’ambito della pratica sportiva;
  • la tutela e il sostegno del volontariato sportivo;
  • l’istituzione di un “Fondo per il professionismo negli sport femminili”;
  • l’istituzione della figura professionale del chinesiologo di base, di quello sportivo e del manager dello sport.

Si prevede che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possano svolgere anche attività commerciali, solo se secondarie rispetto all’attività sportiva e strumentali all’autofinanziamento, e che possano distribuire una parte dei dividendi con limiti stringenti a tutela della vocazione sportiva. Tali interventi sono volti a rafforzare il sostegno alla pratica sportiva di base portata avanti dall’associazionismo sportivo.

Il decreto ha inoltre introdotto una normativa unitaria in termini di tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive, prevedendo obblighi per proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento.

2. Agenti sportivi- Il relativo decreto attua l’articolo 6 della legge delega e disciplina per la prima volta, in modo organico, la figura dell’agente sportivo in termini di requisiti di accesso alla professione, compensi e incompatibilità, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei minori. Viene istituito presso il Coni uno specifico Registro nazionale al quale dovranno essere iscritti gli agenti.

3. Norme di sicurezza per gli impianti sportivi -Questo decreto attua l’articolo 7 della legge e prevede l’aggiornamento delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi. Obiettivo è quello di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei.

4. Semplificazione burocratica e contrasto alla violenza di genere - Il decreto attua l’articolo 8 della legge delega e interviene sia nell’ambito della semplificazione burocratica sia in quello del contrasto alla violenza di genere.
Per quanto riguarda la semplificazione burocratica, si interviene con la creazione di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, gestito con modalità telematiche avvalendosi della società Sport e salute S.p.a, nel quale sono iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.
Per quanto riguarda il contrasto alla violenza di genere, il decreto definisce modalità e tempi per la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale da parte di federazioni sportive discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.

5. Sicurezza sport invernali - Questo decreto attua l’articolo 9 della delega e interviene in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. Nello specifico, il provvedimento detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, stabilendo i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili.
Il decreto disciplina i criteri e le modalità previsti per la segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime commisurato alla pendenza. Il gestore inoltre deve apporre una mappa delle piste in prossimità dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie con indicazione del grado di difficoltà. Vengono definite specifiche norme di comportamento per gli utenti e l’obbligo per i minori del casco protettivo.

Resta ancora il nodo del decreto attuativo dell’art. 1 della L. 86/2019, che dovrà riguardare le misure in materia di ordinamento sportivo (quindi i compiti e le funzioni del Coni, del Cip, della società Sport e salute spa e del dipartimento sport presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, delle Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e di Stato). Finora il mondo dello sport ha sempre avuto il CONI come un unico referente per le proprie attività. Il decreto dovrà invece prevedere la suddivisione di compiti tra CONI, Sport e salute e il dipartimento sport della Presidenza del Consiglio del Ministri. Lo stesso “registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche” non sarà più tenuto dal Coni ma dal dipartimento sport, avvalendosi delle strutture di sport e salute.

Non è allo stato possibile fare previsioni sulla tempistica di definitiva adozione dei sei decreti (che devono ancora passare al vaglio del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato Regioni e delle commissioni parlamentari prima del varo definitivo) e della loro eventuale entrata in vigore. E in un momento in cui di certezze ce ne sono ben poche, ciò di certo non giova.

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