30 marzo 2021

Entro il 1° aprile la richiesta del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive

Autore: Vincenzo Fallico

È fissato per il 1° aprile il termine ultimo per poter richiedere le agevolazioni relative alle sponsorizzazioni sportive previste dal DL agosto.

L’articolo 81, comma 1, del DL Agosto ha concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, un contributo sotto forma di credito d'imposta.

Con il DPCM del 30 dicembre 2020 sono stati disciplinati i requisiti e la modalità di presentazione delle domande.

Per poter richiedere l’agevolazione è necessario che l’investimento pubblicitario, per un importo complessivo non inferiore a 10.000 euro, sia stato effettuato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e sia rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, compresi tra 150.000 euro e 15 milioni di euro.

Ulteriori condizioni per poter richiedere il credito d'imposta sono:

  • l’effettuazione dei pagamenti mediante un versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs n. 241/1997;
  • il rilascio di un’apposita attestazione dalla quale risultino le spese effettuate. Questa certificazione deve essere effettuata da parte del presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente, o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è pari al 50% degli investimenti effettuati, nel limite di 90 milioni di euro che costituisce il tetto di spesa.

È opportuno effettuare alcuni chiarimenti relativi all’agevolazione:

  • gli investimenti previsti dall’art. 81, comma 1, del DL Agosto fanno riferimento a costi già sostenuti nel corso del 2020: è necessaria che l’uscita monetaria avvenga nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020;
  • qualora vi sia un contratto a cavallo tra il 2020 e il 2021, si potrà accedere al credito di imposta per il totale del valore del contratto esclusivamente se pagato entro il 31 dicembre 2020.

Lo stesso vale per i contratti stipulati negli anni precedenti, ma con scadenza successiva rispetto al 31 Dicembre 2020: la condizione necessaria è sempre quella di considerare ammissibili tutti i pagamenti effettivamente sostenuti nel periodo di riferimento stabilito dalla norma (1° luglio - 31 dicembre 2020).
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