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Prosegue anche nei primi giorni di settembre la riduzione dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante. Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il 4 settembre 2026 e pubblicato nella stessa giornata sulla Gazzetta Ufficiale n. 205, l’aliquota viene mantenuta a 532,90 euro per mille litri per il periodo dal 6 al 10 settembre 2026.
La misura assicura, di fatto, la continuità del taglio già applicato nelle settimane precedenti per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Rispetto all’aliquota ordinaria prevista per il gasolio nel 2026, pari a 672,90 euro per mille litri, lo sconto sull’accisa ammonta quindi a 140 euro per mille litri, ossia 14 centesimi per litro.
L’articolo 1 del decreto stabilisce che dal 6 settembre al 10 settembre 2026 l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio utilizzati come carburante è rideterminata in 532,90 euro per mille litri.
Non si tratta, quindi, dell’introduzione di un nuovo livello di tassazione, ma della prosecuzione della riduzione già in vigore.
Il decreto-legge n. 153 del 26 agosto 2026 aveva infatti fissato la medesima aliquota di 532,90 euro per mille litri per il periodo dal 27 agosto al 5 settembre 2026. Ancora prima, lo stesso livello era stato applicato dal 30 luglio al 6 agosto con il decreto-legge n. 133/2026 e dal 7 al 24 agosto con il decreto-legge n. 139/2026; per il 25 e 26 agosto era intervenuto un apposito decreto ministeriale.
Ne deriva che, salvo ulteriori interventi successivi, l’accisa sul gasolio resta sostanzialmente ferma a 532,90 euro per mille litri dal 30 luglio fino al 10 settembre 2026.
Il confronto deve essere effettuato con l’aliquota ordinaria prevista per il 2026.
Il decreto legislativo n. 43/2025, nell’ambito del percorso di riallineamento delle accise su benzina e gasolio, ha infatti fissato dal 1° gennaio 2026 l’aliquota ordinaria per entrambi i carburanti a 672,90 euro per mille litri.
Con la rideterminazione temporanea a 532,90 euro, la riduzione fiscale è pertanto pari a: 672,90 - 532,90 = 140 euro per mille litri, vale a dire 0,14 euro per litro di gasolio.
Considerando anche l’effetto dell’IVA, applicata su un imponibile che comprende l’accisa, la riduzione teorica sul prezzo finale può arrivare a circa 17 centesimi al litro, fermo restando che il prezzo effettivamente praticato alla pompa dipende anche dalle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e dalle dinamiche commerciali della distribuzione.
Il meccanismo utilizzato dal Governo è quello previsto dall’articolo 1, commi 290 e 291, della legge n. 244/2007. La disciplina consente di diminuire temporaneamente le aliquote di accisa sui prodotti energetici quando l’incremento del prezzo internazionale del petrolio determina maggiori entrate IVA per lo Stato. In sostanza, una quota dell’extragettito derivante dall’aumento dei prezzi viene utilizzata per attenuare il peso delle accise sui carburanti.
L’elemento da tenere sotto osservazione è la durata particolarmente breve del nuovo intervento. La riduzione è infatti prevista soltanto fino al 10 settembre 2026. La scelta si inserisce nella sequenza di provvedimenti adottati negli ultimi mesi per adeguare rapidamente il livello delle accise all’andamento dei prezzi energetici, alternando decreti-legge e decreti ministeriali di sterilizzazione del maggior gettito IVA.