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La scorsa settimana (cfr. Fiscal Focus 28 marzo: Genitori separati ai tempi del Covid 19) si riportavano i chiarimenti forniti dal Governo in relazione al diritto di visita ai figli da parte dei genitori separati, all’indomani dell’emanazione dei provvedimenti assunti per il contrasto all’epidemia da coronavirus.
Si riportavano altresì gli interventi in tal senso già decisi dagli organi giudiziari – in particolare la pronuncia del Tribunale di Milano (N. R.G. 30544/2019) dell’11 marzo scorso – che, aderendo ai suddetti chiarimenti, avevano riconosciuto che gli spostamenti finalizzati a prendere, tenere e a riportare i figli all'altro genitore possono considerarsi spostamenti motivati da “situazioni di necessità" e, perciò, leciti ai sensi dell’art.1 DPCM 8 marzo 2020 (e del successivo DPCM 8 marzo 2020), in vigore fino ad oggi, 3 aprile.
Ma, con l’emanazione del successivo DPCM 22 marzo 2020, qualcosa è cambiato: il nuovo testo non prevede più quale causa giustificatrice dello spostamento lo "stato di necessità" che consentiva, appunto, il regolare svolgimento dei diritti di visita tra genitori e figli.
Già l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 era intervenuta con disporre – al punto d) – che "nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza".
Il successivo 22 marzo, lo stesso Ministero della Salute e il Ministero degli Interni avevano poi emanato un'altra ordinanza che faceva "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
Tali due provvedimenti avevano quindi eliminato lo "stato di necessità" come motivo giustificativo degli spostamenti. Tuttavia alcune Regioni, con proprie ordinanze (Lombardia e Piemonte - Ordinanze del 21 marzo 2020) avevano continuato a ribadire la legittimità degli spostamenti per ragioni di necessità.
A tacitare i contrasti è così da ultimo intervenuto il predetto DPCM del 22 marzo 2020, che ha definitivamente ribadito il generale divieto "a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute". Le cause di necessità sono state, pertanto, sostituite da quelle di "assoluta urgenza".
Alla luce di tale ultimo provvedimento sembra, perciò, che gli spostamenti dei genitori separati per esercitare il diritto di visita ai figli residenti o domiciliati in altro comune siano divenuti illegittimi.
Ed in tal senso si è già espresso il Tribunale di Bari che, a seguito del ricorso di una madre collocataria del figlio minore che aveva chiesto la sospensione degli incontri del bambino col padre, in ragione dell'emergenza e della residenza del padre presso un altro comune, con ordinanza depositata il 26 marzo 2020 ha disposto che sia legittimo sospendere le visite tra padre e figlio residenti in due comuni diversi, ritenendo "non realizzate le condizioni di sicurezza richieste dalle misure anticontagio".
Il Tribunale ha motivato l’accoglimento della richiesta rilevando:
Non sfugge all’evidenza che, seguendo tali nuove prescrizioni, si verifica una disparità di trattamento tra quei genitori che vivono nello stesso comune - e possono perciò continuare ad esercitare il diritto di visita ai figli – rispetto a quelli che risiedono in comuni diversi, ai quali lo stesso diritto viene invece negato. Un intervento chiarificatore è dunque auspicabile.