4 aprile 2020

Genitori separati ai tempi del covid19 – atto secondo

Autore: Ester Annetta
La scorsa settimana (cfr. Fiscal Focus 28 marzo: Genitori separati ai tempi del Covid 19) si riportavano i chiarimenti forniti dal Governo in relazione al diritto di visita ai figli da parte dei genitori separati, all’indomani dell’emanazione dei provvedimenti assunti per il contrasto all’epidemia da coronavirus.

Si riportavano altresì gli interventi in tal senso già decisi dagli organi giudiziari – in particolare la pronuncia del Tribunale di Milano (N. R.G. 30544/2019) dell’11 marzo scorso – che, aderendo ai suddetti chiarimenti, avevano riconosciuto che gli spostamenti finalizzati a prendere, tenere e a riportare i figli all'altro genitore possono considerarsi spostamenti motivati da “situazioni di necessità" e, perciò, leciti ai sensi dell’art.1 DPCM 8 marzo 2020 (e del successivo DPCM 8 marzo 2020), in vigore fino ad oggi, 3 aprile.

Ma, con l’emanazione del successivo DPCM 22 marzo 2020, qualcosa è cambiato: il nuovo testo non prevede più quale causa giustificatrice dello spostamento lo "stato di necessità" che consentiva, appunto, il regolare svolgimento dei diritti di visita tra genitori e figli.

Già l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 era intervenuta con disporre – al punto d) – che "nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza".

Il successivo 22 marzo, lo stesso Ministero della Salute e il Ministero degli Interni avevano poi emanato un'altra ordinanza che faceva "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Tali due provvedimenti avevano quindi eliminato lo "stato di necessità" come motivo giustificativo degli spostamenti. Tuttavia alcune Regioni, con proprie ordinanze (Lombardia e Piemonte - Ordinanze del 21 marzo 2020) avevano continuato a ribadire la legittimità degli spostamenti per ragioni di necessità.

A tacitare i contrasti è così da ultimo intervenuto il predetto DPCM del 22 marzo 2020, che ha definitivamente ribadito il generale divieto "a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute". Le cause di necessità sono state, pertanto, sostituite da quelle di "assoluta urgenza".

Alla luce di tale ultimo provvedimento sembra, perciò, che gli spostamenti dei genitori separati per esercitare il diritto di visita ai figli residenti o domiciliati in altro comune siano divenuti illegittimi.

Ed in tal senso si è già espresso il Tribunale di Bari che, a seguito del ricorso di una madre collocataria del figlio minore che aveva chiesto la sospensione degli incontri del bambino col padre, in ragione dell'emergenza e della residenza del padre presso un altro comune, con ordinanza depositata il 26 marzo 2020 ha disposto che sia legittimo sospendere le visite tra padre e figlio residenti in due comuni diversi, ritenendo "non realizzate le condizioni di sicurezza richieste dalle misure anticontagio".

Il Tribunale ha motivato l’accoglimento della richiesta rilevando:
  • che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori;
  • che non è verificabile, nel corso del rientro presso il genitore collocatario, se il minore sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario;
  • che il diritto - dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.

Conseguentemente ha disposto la necessità di interrompere le visite paterne, disponendo che il relativo diritto “sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario”.

Non sfugge all’evidenza che, seguendo tali nuove prescrizioni, si verifica una disparità di trattamento tra quei genitori che vivono nello stesso comune - e possono perciò continuare ad esercitare il diritto di visita ai figli – rispetto a quelli che risiedono in comuni diversi, ai quali lo stesso diritto viene invece negato. Un intervento chiarificatore è dunque auspicabile.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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