15 gennaio 2021

Indagine dell’USTR su web tax italiana

Seconda parte

Autore: Giovambattista Palumbo

Come già indicato in un precedente commento (Indagine dell’USTR su web tax italiana), l’USTR (U.S. Trade Representative) ha pubblicato i risultati delle indagini sulle tasse sui servizi digitali, adottate da India, Italia e Turchia, concludendo che queste sono discriminatorie nei confronti delle società statunitensi. Vediamo di seguito su quali considerazioni di merito l’USTR basa tale conclusione.

Il reddito lordo come base imponibile – L’USTR (U.S. Trade Representative), concludendo le proprie indagini sulle tasse sui servizi digitali (DST – Digital service tax), adottate da India, Italia e Turchia, le ha considerate discriminatorie nei confronti delle società statunitensi.

Vediamo di seguito su quali considerazioni tecniche e di merito l’USTR basa tale conclusione.

Sotto il profilo della base imponibile, afferma l’USTR, l’utile delle società, e non il reddito lordo, sarebbe una base appropriata per la tassazione, laddove sono peraltro in vigore oltre 3.000 trattati fiscali bilaterali, la maggior parte dei quali si basa sul modello di convenzione fiscale dell'OCSE contro la doppia imposizione, che fanno appunto riferimento alla tassazione dei "profitti aziendali". La DST italiana, secondo l’USTR, sarebbe quindi strutturata in modo da eludere l'ambito dei trattati fiscali internazionali.

La DST sarebbe infatti sostanzialmente un'imposta indiretta. A questo proposito, la DST, non essendo un'imposta sul reddito, dovrebbe quindi uscire dal campo di applicazione dei Trattati sulla doppia imposizione. Ma questo, secondo l’Ente citato, sarebbe solo un modo per eludere i principi internazionali.
L'applicazione alle entrate piuttosto che all’utile, viene evidenziato, avrebbe del resto un impatto sostanziale su società non redditizie, o società con un basso margine di profitto, colpendo anche imprese in perdita e determinando comunque aliquote fiscali effettive molto onerose.

Ad esempio, si afferma, un'azienda con $ 100 di entrate e $ 85 di costi ha un margine di profitto di $ 15. Un'aliquota DST del 3% significa che l'azienda è tenuta a pagare $ 3 di imposta sul reddito lordo (3% di $ 100 di entrate), corrispondente a un'imposta sul profitto del 20% ($ 3 di tasse per $ 15 di profitto). La DST italiana porterebbe poi, secondo l’USTR, ad una doppia tassazione dello stesso flusso di entrate.

L’assenza di stabile organizzazione e la criticità della geolocalizzazione– Al netto di tali considerazioni, l’USTR rileva che il sistema fiscale internazionale rispecchia il principio che le aziende non sono soggetti al regime di imposta sulle società di un paese in assenza di un nesso territoriale con quel paese. E ciò si riflette anche nei trattati fiscali internazionali, che sarebbero altrimenti violati.

La legislazione italiana sulla DST non richiede dunque la presenza fisica del relativo fornitore di servizi in Italia, basandosi sulla localizzazione degli utenti e non delle stabili organizzazioni. L'affidamento sulla posizione dell'utente rende peraltro difficile calcolare e amministrare la DST. Gli utenti infatti, si fa notare nel rapporto, possono muoversi liberamente tra i paesi, così come i loro dispositivi elettronici. E, in secondo luogo, i servizi di geolocalizzazione e gli indirizzi IP potrebbero essere deliberatamente schermati o disattivati, in modo tale che l'utente non possa essere tracciato dai proprietari dell'interfaccia.

La deducibilità dall’imposta sul reddito– L’USTR evidenzia infine il problema della deducibilità dall'imposta sul reddito delle società italiane. Gli osservatori hanno evidenziato che, considerando che la DST italiana sembra qualificarsi come un'imposta indiretta, secondo la normativa fiscale italiana dovrebbe essere deducibile dall'imposta sul reddito delle società. Se fosse deducibile dall'imposta sul reddito delle società in Italia, ciò potrebbe però sollevare ulteriori discriminazioni. Una società nazionale che paga la DST sarà infatti generalmente in grado di detrarre il pagamento dalle sue imposte sul reddito. Ciò aumenterebbe però, secondo l’USTR, il vantaggio per le imprese nazionali, poiché le società estere non sarebbero in grado di compensare i loro pagamenti fiscali, non potendo detrarre i pagamenti per la DST dalle imposte sul reddito del proprio paese di origine.

Conclusioni - In particolare, riassumendo quanto fin qui evidenziato, quanto alla DST italiana, secondo l’USTR, questa:

  • potrebbe dar luogo a una discriminazione basata sulla nazionalità;
  • può avere l'effetto di rivolgersi principalmente o quasi esclusivamente alle grandi multinazionali digitali con sede negli Stati Uniti;
  • sarebbe incoerente con il modello di trattato OCSE, che non prevede alcuna disposizione per le imposte sulle entrate lorde;
  • si discosterebbe dal principio secondo cui le società non sono soggette al regime fiscale di un paese in assenza di un nesso territoriale con tale paese.

Insomma, sembra che tale capitolo sia solo all’inizio.

Si evidenzia comunque come il 31.12.2020 è finita la consultazione pubblica sulla bozza di Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe chiarire i profili applicativi della stessa imposta.

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