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Con la sentenza n. 31210/2021, la Cassazione Penale ha ritenuto che non si configuri il reato contemplato dall’art. art. 316 ter Codice Penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) a carico di chi abbia omesso di dichiarare all’INPS il decesso di un congiunto, continuando pertanto a percepirne i ratei di pensione accreditati sul suo conto corrente.
Ha così annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Catania che aveva condannato due donne ad un anno di reclusione ciascuna per non aver effettuato la predetta comunicazione ed aver utilizzato, attraverso una carta di credito, somme depositate sul conto corrente della loro congiunta defunta, conto di cui l’una era cointestataria e sul quale l’altra aveva delega ad operare.
La sentenza del giudice di secondo grado era stata impugnata dalle due imputate che avevano sollevato le seguenti doglianze:
Secondo la Suprema Corte, infatti, il reato previsto dall’art. 316 ter c. p. è posto a tutela degli interessi finanziari della pubblica amministrazione e, dunque, della corretta allocazione delle risorse pubbliche. Si realizza, pertanto, con il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche ottenute con particolari modalità d’azione è, cioè, mediante "utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere" o "omissioni di informazioni dovute". Perciò, secondo gli ermellini, “le informazioni, la cui omissione può integrare la fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. devono essere "dovute", devono, cioè, trovare fondamento in una richiesta espressa dell'ente erogatore o, comunque, risultare imposte dal principio di buona fede precontrattuale di cui all'art. 1337 cod. civ., ipotesi, quest'ultima, concretamente invocabile in relazione ad una istruttoria finalizzata alla concessione di erogazioni pubbliche.”
La Cassazione ha peraltro rilevato che nella sentenza impugnata la violazione della comunicazione del decesso del beneficiario del trattamento era stata fatta discendere dalle seguenti norme:
In sostanza, la Corte d’appello, secondo la Cassazione, ha errato nel ritenere che le imputate fossero tenute ad effettuare la comunicazione del decesso della congiunta all’INPS poiché “l'unico incombente informativo posto a carico dei congiunti (o della persona convivente) del defunto consiste nella comunicazione dell'evento, entro ventiquattro ore, all'Ufficio Anagrafe del Comune, come previsto dall'art. 72 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dovendo a ciò conseguire da parte degli enti a ciò preposti (Comune e, sulla base del Casellario delle pensioni, INPS) l'eventuale ulteriore comunicazione agli altri enti che risultassero erogatori di trattamenti pensionistici in favore del defunto. la relativa comunicazione”.
Manca, dunque, nel caso di specie, uno degli elementi costitutivi della fattispecie astratta contestata, rappresentato dall'omissione di informazioni dovute che non sono neppure in astratto configurabili nel rapporto tra l'Istituto ed i congiunti della persona che usufruisce del trattamento pensionistico a questo estranei.
L’onere informativo grava viceversa sul Comune di residenza e sull’istituti di credito presso cui è in essere il rapporto di conto corrente del defunto e contro i quali l'INPS può dunque rivalersi.