19 maggio 2020

Misure per il turismo nel decreto “Rilancio”: introdotta Tax credit vacanze

Istituito anche un Fondo per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato

Autore: Pietro Mosella

Il decreto “Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio scorso, contiene anche misure in favore del turismo.
Tra queste, figura la disposizione che introduce la cosiddetta “Tax credit vacanze”, la quale riconosce un credito alle famiglie per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast.
Inoltre, per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito il “Fondo turismo”.

Tax credit vacanze – In sostanza, per il 2020, è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva.

Tale credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Ai fini del riconoscimento di detto credito, sono stabilite alcune condizioni prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico-ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.


Il suddetto credito, è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e, per il 20 per cento, in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Riguardo al sopra citato sconto è, altresì, specificato che, esso, è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto, è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Si stabilisce, inoltre, che, accertata la mancata integrazione (anche parziale) dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato. L’Agenzia delle Entrate dovrà provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
Sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare sentita l’INPS e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, a definire le modalità applicative delle disposizioni sopra esposte, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

Fondo turismo – Con l’obiettivo di sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un Fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento.

Tale Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Esso, come sopra anticipato, «è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive».

Sarà un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a stabilire modalità e condizioni di funzionamento del Fondo, comprese le modalità di selezione del gestore dello stesso Fondo, anche mediante il coinvolgimento dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della Legge n. 208/2015 e di altri soggetti privati.

È, comunque, previsto che, il Fondo in questione, potrà essere incrementato nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (di cui all'articolo 1, comma 6, della Legge n. 147/2013), già assegnate con le delibere del CIPE n. 3 del 2016 e n. 100 del 2017 al Piano operativo Cultura e turismo, di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy