24 settembre 2021

Nel decreto “green pass obbligatorio” anche misure urgenti per lo sport

Le somme per le indennità dei collaboratori sportivi non utilizzate saranno riassegnate

Autore: Pietro Mosella
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 226 del 21-09-2021) ed è entrato in vigore il 22 settembre 2021, il D.L. n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Detto decreto prevede, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (“green pass”) nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Il provvedimento, tra l’altro, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza pandemica, interviene anche con misure di sostegno allo sport di base, ossia:
  • a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
  • a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;
  • ad incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport.

Le risorse, inoltre, potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Misure urgenti per lo sport – L’articolo 6 del suddetto decreto, stabilisce che, le somme trasferite a Sport e Salute S.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 (di cui all'articolo 44 del D.L. n. 73/2021, si veda l’articolo Nel decreto “Sostegni bis” un’indennità per i collaboratori sportivi del 28 maggio 2021), non utilizzate, sono riversate (in deroga a quanto previsto dal comma 13, del citato articolo 44), entro il 15 ottobre 2021:

Svolgimento di attività, culturali, sportive, sociali e ricreative– Altre disposizioni riguardanti anche l’ambito dello sport, introdotte dal decreto n. 127/2021 in commento, sono quelle contenute nell’articolo 8 per lo svolgimento delle manifestazioni ed attività sportive, culturali, sociali e ricreative. In sostanza, è stabilito che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, «esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative».

Attualmente, ad esempio, in virtù di quanto stabilito dal D.L. n. 111/2021, che ha definito le nuove modalità per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive, è previsto che:
  • per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive all’aperto, organizzati in zona bianca ed in zona gialla, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  • per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportive in zona bianca, la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima.

È opportuno comunque ricordare quanto già previsto dal D.L. n. 105/2021, convertito dalla Legge n. 126/2021, il quale ha stabilito all’articolo 4 che:
  • in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive organizzate non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso;
  • in zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può, comunque, essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per quelli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

In virtù della disposizione contenuta al citato articolo 8 del decreto in commento, quindi, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico, considerando l’andamento della curva epidemiologica, potrà pronunciarsi in maniera favorevole o meno circa la possibilità di ampliare la capienza degli impianti che ospitano lo svolgimento delle manifestazioni ed attività sportive, culturali, sociali e ricreative, sempre con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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