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Nel D.L. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) sono state introdotte, tra l’altro, misure urgenti per il settore della cultura, riguardanti l’aumento del Fondo di parte corrente per le emergenze di spettacolo, cinema e audiovisivo.
È stato, inoltre, incrementato il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.
Misure urgenti per la cultura– L’articolo 36 del “Decreto Sostegni” introduce misure urgenti per la cultura prevedendo, anzitutto, l’incremento, per l’anno 2021, del Fondo relativo alla parte per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020), istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Detto incremento ammonta a 200 milioni di euro.
Al contempo, la disposizione in commento, va a restringere (modificando l’articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”) la destinazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre. Ciò, in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e, quindi, della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi.
Viene, altresì, incrementato di ulteriori 120 milioni di euro, sempre per l’anno 2021, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (di cui all'articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020), istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Infine, si prevede anche l’incremento (dai 25 originariamente previsti a 105 milioni di euro) per l’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa (di cui all’articolo 183, comma 3, del “Decreto Rilancio”), al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale, in considerazione dei mancati introiti da bigliettazione.
Gli oneri derivanti da tutte le suddette disposizioni, ammontano a 400 milioni di euro per l'anno 2021.
Misure a sostegno di Università ed enti di ricerca – Sono introdotte dall’articolo 33 del “Decreto Sostegni” misure per sostenere le Università e gli enti di ricerca, nonché le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
Tale fondo è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), allo scoppiare dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, con il D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia” (articolo 100, comma 1).
Per l’anno 2021, quindi, s’incrementa di 78,5 milioni di euro, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e in seguito prorogato.
In sostanza, la dotazione iniziale del citato Fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, è stata incrementata dal D.L. n. 34/2020 (articolo 236, comma 1) e, da ultimo, la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020, articolo 1, comma 525) ha incrementato il Fondo di ulteriori 34,5 milioni di euro per il 2021.
La disposizione in esame specifica che l’incremento disposto è destinato, «in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica».
La stessa disposizione, infine, stabilisce che, agli oneri derivanti dall’attuazione della misura sopra descritta, pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvederà mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR (istituito con la Legge di Bilancio per il 2020, ossia la Legge n. 160/2019).

