11 gennaio 2021

Nella Legge di Bilancio 2021 un credito d’imposta per cuochi professionisti

Previsto anche un contributo per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto

Autore: Redazione Fiscal Focus
La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), in vigore dal 1° gennaio 2021, tra i bonus ed i contributi previsti, ne introduce alcuni “inediti” tra i quali quello riguardante la categoria dei cuochi professionisti. Oltre a ciò, è previsto anche un contributo, per chi annovera determinati requisiti, ai fini dell’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto.

Credito d’imposta per cuochi professionisti – La sopra citata Legge (all’articolo 1, comma 117), introduce un credito d’imposta fino al 40%, rivolto ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19.

Tale credito riguarda i cuochi, sia in qualità di lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.

Esso spetta, come detto, fino al 40% del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Nello specifico, sono ammissibili al suddetto credito d’imposta, le spese sostenute per:
  • a) l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
  • b) l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Detto credito spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il credito d’imposta in questione è utilizzabile in compensazione mediante F24, inoltre, è escluso da IRPEF e IRAP e non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità.

È, altresì, previsto che il bonus in commento possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Sarà un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (quindi entro il 2 marzo 2021), a stabilire i criteri e le modalità di attuazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Si chiarisce, infine, che l’agevolazione in commento, spetta nel quadro del Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza economico-sanitaria.

Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto – Con un emendamento approvato durante l’esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, è stato introdotto il bonus occhiali 2021.

L’agevolazione, riconosciuta sotto forma di sconto, spetta non solo per l’acquisto di occhiali da vista correttivi, ma può essere richiesta anche in caso di lenti a contatto.

Nello specifico è previsto che, al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il «Fondo per la tutela della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Di conseguenza, è riconosciuta, nei limiti dello stanziamento autorizzato (che costituisce limite massimo di spesa), in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 euro annui, l’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro, per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Sarà un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo in questione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa costituito, come detto, dalla dotazione del Fondo.
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