6 maggio 2021

Novità per il processo esecutivo, ma rimangono sospese le esecuzioni immobiliari

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il sistema della giustizia italiana, caratterizzato da solide garanzie di autonomia e di indipendenza e da un alto profilo di professionalità dei magistrati, secondo quanto esposto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, soffre di un fondamentale problema: i tempi della celebrazione dei processi.

Obiettivo fondamentale dei progetti e delle riforme nell’ambito del settore giustizia è la riduzione del tempo del giudizio, che oggi continua a registrare medie del tutto inadeguate. Tutti gli interventi in tale materia, dunque, convergono al comune scopo di riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività.

Un elemento molto importante è l’intervento sul processo esecutivo. Il settore dell’esecuzione forzata merita particolare attenzione in ragione della centralità della realizzazione coattiva del credito, ai fini della competitività del Paese.

Le linee di intervento hanno lo scopo di accelerare i tempi dei procedimenti esecutivi, e intervengono sotto diversi profili:
  • abrogazione delle disposizioni del Codice di procedura civile e di altre leggi che fanno riferimento alla formula esecutiva, per rendere più semplice l’avvio della procedura;
  • riduzione dei termini per il deposito della certificazione ipocatastale nel settore dell’esecuzione immobiliare;
  • potenziamento dello strumento di delegazione, con rigido meccanismo di controllo sul delegato, anche per settori assegnati fino ad ora solo al giudice dell’esecuzione (fase distributiva);
  • anticipazione della custodia (viene nominato un custode giudiziario entro 15 giorni dal deposito della documentazione), e obbligatoria liberazione dell’immobile quando esso è occupato da un soggetto che non possiede titolo opponibile alla procedura;
  • introduzione della vendita diretta del bene pignorato da parte del debitore;
  • intervento sulle misure di coercizione indiretta.

L’obiettivo principale della riforma è quello di definire una quantità di interventi che garantiscano la semplificazione delle norme e dei tempi del processo esecutivo. L’impatto di tali misure è previsto per il 2024 e in attesa le esecuzioni immobiliari rimangono sospese fino al 30 giugno 2021.

In relazione alla sospensione delle esecuzioni immobiliari, ricordiamo che, in precedenza, il cosiddetto Decreto Cura Italia introduceva l’art. 54-ter con cui sospendeva per la durata di sei mesi ogni pignoramento immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 183 (Decreto Milleproroghe) tale misura è stata prorogata fino al 30 giugno 2021 (art. 13 comma 14).

Non vi sono, quindi, cambiamenti sulle esecuzioni immobiliari. Difatti, diventa importante tenere presente che il 2020 ha visto 117 mila esperimenti di vendita, caratterizzati dalla stima di oltre 110 mila vendite all’asta rinviate.

Ciò che maggiormente preoccupa è che date le circostanze, i giudizi pendenti potrebbero raggiungere o addirittura superare un numero pari a 300mila procedure.

I tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo hanno sollevato considerazioni sulla costituzionalità di tale articolo. Queste considerazioni potrebbero essere eliminate attraverso la pianificazione di uno sblocco graduale sulla base dello stato delle procedure esecutive.
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