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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 44 del 22-02-2021) il decreto 4 gennaio 2021 del Ministero dello sviluppo economico (MISE) che istituisce un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese.
Soggetti beneficiari - Possono beneficiare delle agevolazioni in questione le società cooperative di produzione e lavoro e sociali (di cui all'articolo 17, comma 2, Legge n. 49/1985) che siano:
a) regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
b) non qualificabili come «imprese in difficoltà» ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di esenzione (il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche);
c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.
Spese ammissibili - Per quanto concerne i finanziamenti agevolati concessi a fronte di programmi di investimento finalizzati alla realizzazione, da parte della società cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla società finanziaria, è stabilito che sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esenzione applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la società cooperativa, ovvero dal regolamento de minimis pesca.
In riferimento ai finanziamenti agevolati concessi alla società cooperativa per esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all'attività d’impresa, invece, il decreto in esame stabilisce che sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti all'attività d'impresa e coerenti con le iniziative volte a sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti de minimis applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la stessa.
Erogazione del finanziamento agevolato - Le agevolazioni in questione sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 123/1998. A tal proposito, il decreto in commento (all’articolo 8) disciplina la presentazione e la valutazione delle richieste.
Ai fini dell'erogazione del finanziamento, invece, le società finanziarie presentano al Ministero richiesta di trasferimento delle risorse disponibili sul conto corrente bancario detenuto dalle stesse.
Sul punto, il decreto del MISE disciplina due diverse procedure:
Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima (che può essere concessa in anticipazione per un ammontare massimo pari al 25 per cento del finanziamento), è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione di idonea documentazione, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente.
La società cooperativa trasmette alla società finanziaria, entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma, una relazione finale concernente il programma effettivamente realizzato che dovrà essere redatta secondo le modalità stabilite in un decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del MISE. Detto decreto dovrà anche contenere schemi, criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del relativo contratto, per l'erogazione delle agevolazioni, nonché le procedure relative alla revoca delle agevolazioni.