26 febbraio 2021

Nuovo regime di aiuti per lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative

In Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del MISE

Autore: Pietro Mosella
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 44 del 22-02-2021) il decreto 4 gennaio 2021 del Ministero dello sviluppo economico (MISE) che istituisce un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese.

Soggetti beneficiari - Possono beneficiare delle agevolazioni in questione le società cooperative di produzione e lavoro e sociali (di cui all'articolo 17, comma 2, Legge n. 49/1985) che siano:

a) regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
b) non qualificabili come «imprese in difficoltà» ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di esenzione (il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche);
c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.


Agevolazione concedibile – Le società finanziarie possono concedere alle società cooperative sopra menzionate, finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione delle iniziative ritenute ammissibili, ovvero di quelle attuate al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi (nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai regolamenti de minimis di volta in volta applicabili), la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative in possesso dei requisiti elencati in precedenza. I suddetti finanziamenti agevolati:
  • hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
  • sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
  • sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
  • nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l'intero importo del programma di investimento;
  • sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

Nel caso di società cooperative non aventi sede legale nel territorio italiano, le stesse devono, comunque avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede operativa in Italia, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.
I finanziamenti agevolati in questione non sono assistiti da alcuna forma di garanzia personale, reale, bancaria e assicurativa.

Spese ammissibili - Per quanto concerne i finanziamenti agevolati concessi a fronte di programmi di investimento finalizzati alla realizzazione, da parte della società cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla società finanziaria, è stabilito che sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esenzione applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la società cooperativa, ovvero dal regolamento de minimis pesca.

In riferimento ai finanziamenti agevolati concessi alla società cooperativa per esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all'attività d’impresa, invece, il decreto in esame stabilisce che sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti all'attività d'impresa e coerenti con le iniziative volte a sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti de minimis applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la stessa.

Erogazione del finanziamento agevolato - Le agevolazioni in questione sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 123/1998. A tal proposito, il decreto in commento (all’articolo 8) disciplina la presentazione e la valutazione delle richieste.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, invece, le società finanziarie presentano al Ministero richiesta di trasferimento delle risorse disponibili sul conto corrente bancario detenuto dalle stesse.
Sul punto, il decreto del MISE disciplina due diverse procedure:
  • qualora il finanziamento agevolato sia concesso alla società cooperativa per esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all'attività d’impresa, le società finanziarie richiedono il trasferimento delle risorse al Ministero entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ed effettuano l'erogazione alla società cooperativa in unica soluzione entro trenta giorni dall'accredito delle risorse sul conto corrente;
  • nel caso in cui, invece, il finanziamento agevolato sia concesso per la realizzazione di un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, le società finanziarie effettuano l'erogazione in più soluzioni in relazione agli stati di avanzamento lavori, fatta salva l'eventuale erogazione in anticipazione regolata dal contratto di finanziamento nella misura massima del 25 per cento del finanziamento concesso.

Si precisa che il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono definiti dal contratto di finanziamento, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal programma di investimento. L'erogazione per stati di avanzamento del programma è disposta sulla base delle richieste presentate periodicamente da parte della società cooperativa.

Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima (che può essere concessa in anticipazione per un ammontare massimo pari al 25 per cento del finanziamento), è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione di idonea documentazione, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente.

La società cooperativa trasmette alla società finanziaria, entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma, una relazione finale concernente il programma effettivamente realizzato che dovrà essere redatta secondo le modalità stabilite in un decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del MISE. Detto decreto dovrà anche contenere schemi, criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del relativo contratto, per l'erogazione delle agevolazioni, nonché le procedure relative alla revoca delle agevolazioni.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy