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La precompilata, come sappiamo, è lo strumento messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per semplificare gli adempimenti dichiarativi dei contribuenti. Ogni anno, infatti, nella propria area riservata è possibile accedere alla bozza della dichiarazione già compilata sulla base delle informazioni acquisite tramite le Certificazioni Uniche, l'Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da soggetti terzi. Basta autenticarsi con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi e prendere visione della bozza in autonomia.
Per chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali è stata pensata la figura della "persona di fiducia", che può "agire" per conto del contribuente.
I soggetti che possono accedere ai servizi online per conto di un altro contribuente si distinguono in due categorie: da una parte, la “persone di fiducia” scelta dal contribuente e i rappresentanti per legge, come tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori; dall’altra, gli eredi di una persona defunta.
Tra le regole da rispettare nella designazione della persona di fiducia, la prima è che il contribuente può indicarne una sola. La stessa persona può essere designata da non più di tre contribuenti e disabilitata al massimo tre volte nel corso dell’anno solare.
Occorre inoltre specificare che la persona di fiducia non può operare nell'ambito della propria attività professionale o imprenditoriale da essa esercitata, ma deve agire a titolo personale. Non bisogna infatti confondere la persona di fiducia con chi svolge questa funzione come mestiere come ad esempio un commercialista, un CAF o un professionista che svolgono questa attività come parte del proprio lavoro.
Da quest’anno l'ambito operativo della persona di fiducia si allarga ulteriormente. C'è la possibilità di trasmettere anche la dichiarazione congiunta, ma, in tali circostanze, è indispensabile che sia il dichiarante sia il coniuge abbiano accordato l'abilitazione alla stessa persona di fiducia.
Resta fermo, tuttavia, che la persona di fiducia opera esclusivamente in nome e per conto del contribuente. Di conseguenza, anche quando provvede all'invio di dichiarazioni, istanze, comunicazioni o altri documenti, la responsabilità della loro sottoscrizione, della conservazione e dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria continua a ricadere sul soggetto interessato.
Nonostante le operazioni vengano svolte dal soggetto designato come "persona di fiducia", l'invio di dichiarazioni, istanze ed esibizione di documenti all'Agenzia rientrano sempre nella responsabilità del soggetto interessato.
Per designare la “persona di fiducia”, il contribuente interessato deve compilare l’apposito modulo fornito dall’Amministrazione finanziaria. Va compilato, firmato e inviato tramite PEC oppure tramite il portale web dell’Agenzia o, ancora, mediante il servizio di video chiamato on line disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Se il contribuente non può presentare personalmente la richiesta per motivi di salute, il modulo può essere consegnato dalla persona di fiducia che si vuole designare. In questo caso occorre allegare le copie dei documenti di identità di entrambe le parti e un'attestazione medica che certifichi l'impedimento. Il certificato viene rilasciato dal medico di base oppure, se l'interessato è ricoverato anche in una struttura sanitaria, da un medico della struttura autorizzato. Per ragioni di privacy, l'attestazione deve contenere solo le informazioni previste dal modello pubblicato dall'AdE.
Anche i tempi cambiano in base alla modalità scelta. La richiesta presentata online viene lavorata in tempo reale, mentre negli altri casi l'Agenzia comunica l'esito entro 30 giorni. Inoltre se il modulo è stato inviato tramite PEC, la risposta arriva allo stesso indirizzo di posta certificata utilizzato per l'invio.