23 luglio 2021

“Reddito di libertà” per donne vittime di violenza

Stabilito nella misura massima di 400 euro pro capite su base mensile

Autore: Pietro Mosella
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 172 del 20-07-2021) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020, con il quale si provvede alla definizione dei criteri ai fini della ripartizione delle risorse del «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza», istituito mediante l'incremento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» (di cui all'articolo 19, comma 3, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006).

Le suddette risorse sono finalizzate a contenere i rilevanti effetti economici scaturiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Criteri di riparto e trasferimento alle regioni – Il DPCM in commento, anzitutto definisce i criteri per il riparto delle risorse finanziarie del sopra citato Fondo per un importo pari a 3.000.000,00 di euro tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale riparto si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2020, riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di età 18-67 anni, secondo la Tabella 1 allegata al DPCM stesso. Le risorse attribuite con il decreto in esame a ciascuna regione, possono essere incrementate dalle medesime regioni con ulteriori risorse proprie traferite direttamente all’Inps.

Le risorse previste nel DPCM, invece, sono trasferite all’Inps dal Dipartimento per le pari opportunità entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti, sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole regioni secondo la citata Tabella 1.

Istanza per accedere al «reddito di libertà» - Per le finalità relative al contenimento dei gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare in riferimento alle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, l’articolo 3 del DPCM dispone il riconoscimento di un contributo denominato, appunto, «reddito di libertà».

Esso è stabilito nella misura massima di 400 euro pro capite su base mensile, per un massimo di dodici mensilità, destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.

Detto reddito, è riconosciuto (nella misura sopra citata) su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l'indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza.

È, altresì, stabilito che non può essere accolta più di un'istanza riferita alla stessa donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.

Per quanto concerne, invece, l’aspetto procedurale, il DPCM dispone che, la domanda, deve essere presentata all'Inps sulla base del modello predisposto di autocertificazione dell'interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa. Tale dichiarazione deve:
  • attestare il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento;
  • attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

È, inoltre, specificato che il “reddito di libertà” è finalizzato a sostenere prioritariamente:
  • le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale;
  • il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.

Esso non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come, ad esempio, il reddito di cittadinanza.

Erogazione del reddito - Il “reddito di libertà” è riconosciuto ed erogato dall’Inps, previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso, entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con il DPCM in commento. Si precisa, altresì, che non saranno prese in carico dall'Inps le istanze di richiesta del “reddito di libertà” non conformi ai criteri indicati nel decreto in esame.

È disposto, infine, che l'Inps potrà procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.

Il medesimo Istituto fornirà i dati statistici sulle prestazioni erogate e sui beneficiari.
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