20 ottobre 2021

Requisiti e modalità di erogazione del Fondo di sostegno a città d’arte e borghi

Si tratta dei Comuni particolarmente colpiti dal calo dei flussi turistici dovuto alla pandemia

Autore: Pietro Mosella
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 247 del 15-10-2021) il decreto 8 ottobre 2021 del Ministero dell’Interno recante la “definizione dei requisiti per l'assegnazione e delle modalità di erogazione del riparto del fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di Covid-19”.

Tale provvedimento è attuativo della disposizione introdotta dall’articolo 23-ter del D.L. n. 41/2021 (“decreto Sostegni”), la quale ha stabilito, al fine di sostenere le citate piccole e medie città d'arte e i borghi che, a causa della pandemia, hanno visto ridurre sensibilmente l’afflusso dei turisti (principale risorsa per tanti comuni), l’istituzione, appunto presso il Ministero dell'Interno, di un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Dette risorse sono assegnate, così come previsto dalla suddetta disposizione, sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.

Requisiti per l'assegnazione delle risorse– Il decreto del Ministero dell’Interno definisce i requisiti per fruire delle risorse messe a disposizione dal Fondo in questione, stabilendo che possono concorrere all'assegnazione delle stesse i Comuni che presentano i seguenti requisiti:
  • a) popolazione residente ISTAT alla data del 1° gennaio 2020 inferiore ai 60.000 abitanti;
  • b) presenza dell'ente nella «Classificazione ISTAT dei comuni italiani in base alla categoria turistica prevalente» determinata da vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, ancorché non esclusiva;
  • c) diminuzione, superiore alle 50.000 unità, delle presenze nelle strutture turistico-ricettive del territorio comunale tra gli anni 2019 e 2020, registrate dall'ISTAT nella rilevazione del «Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, residenza dei clienti e comune di destinazione».

È, altresì, stabilito che, i Comuni ammessi all'assegnazione del Fondo, possano presentare la richiesta di contributo per un solo progetto del valore massimo (comprensivo di IVA e di qualsiasi altro onere) non superiore a 200.000 euro. A tal proposito, vengono indicate le misure che il progetto deve contenere per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico sito nel Comune che presenta la domanda, riguardanti:
  • a) iniziative ed eventi intesi a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, facilitando il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi;
  • b) iniziative volte ad aumentare la fruizione del patrimonio artistico, ampliandone l'accessibilità a tutte le categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo;
  • c) attività di studio e ricerca sul patrimonio artistico cittadino da diffondere tramite elaborazione e attuazione di progetti formativi e di aggiornamento;
  • d) iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del patrimonio artistico e delle attività di valorizzazione a esso dedicate;
  • e) servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

L’articolo 1 del decreto in esame dispone, inoltre, che il suddetto progetto deve contenere le informazioni previste dall’avviso pubblico al fine di consentirne la valutazione sulla base di una serie di parametri quali, ad esempio, qualità (originalità, innovatività), accessibilità e sostenibilità.

La selezione dei progetti da ammettere al contributo è effettuata (sulla base dei sopra citati parametri e dei criteri previsti dall'avviso pubblico) da una Commissione costituita da quattro componenti (due individuati dal Ministero dell'Interno e due dal Ministero della Cultura).

Erogazione delle risorse – Sono definite anche le modalità con le quali il Ministero dell’Interno eroga al Comune beneficiario il contributo relativo ai progetti selezionati, ovvero:
  • fino al 20% del finanziamento, quale anticipazione, a richiesta del Comune;
  • la restante somma dovuta, sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva;
  • il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

L’avviso pubblico – Sarà il Ministero dell’Interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in commento (quindi entro il 14 dicembre 2021), ad adottare con un ulteriore provvedimento l’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo.

Detto avviso dovrà contenere, oltre all'elenco dei Comuni ammessi alla selezione, anche le modalità di partecipazione, la documentazione da produrre, i criteri per la valutazione dei progetti e per la determinazione dei contributi adottati dalla suddetta Commissione, nonché i termini di esecuzione degli interventi.
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