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L’ATS Brianza ha pubblicato un documento dal titolo “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese” che non è esaustivo di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza delle macchine, ma può essere utilizzato “come punto di partenza e/o confronto per impostare/revisionare la propria valutazione del rischio macchine aziendale”.
Le macchine rappresentano ancora oggi uno degli elementi più ricorrenti nelle dinamiche d’infortunio.
Malgrado l’evoluzione della normativa in materia di sicurezza delle macchine, nei sopralluoghi effettuati durante la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, “è frequente riscontrare macchine pericolose non dotate dei requisiti minimi previsti dalle normative in vigore e/o un utilizzo che espone i lavoratori a rischi gravi se non addirittura mortali”. E tale condizione “si verifica per tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, anche per quelle di ultima generazione come ad esempio le macchine a controllo numerico”.
La guida tratta in modo particolare i seguenti argomenti:
Pertanto una macchina auto costruita, essendo una macchina a tutti gli effetti, deve seguire l’iter CE, e quindi accompagnata dalla seguente documentazione:
E dunque, se il marchio CE non deve essere applicato alla quasi-macchina (“di fatto non ci sono le condizioni per poter garantire il rispetto dei requisiti di legge in materia di sicurezza, il cui assolvimento è completamente assorbito dalla macchina principale”) è però necessario che il costruttore “fornisca la dichiarazione d’incorporazione della quasi-macchina.
Senza dimenticare che è il soggetto che incorpora la quasi-macchina nell’insieme ad essere considerato il “fabbricante della nuova unità” ed è lui che deve pertanto “valutare eventuali rischi derivanti dall’interfaccia fra la quasi macchina e la macchina o impianto e assolvere ad ogni altro eventuale requisito essenziale di sicurezza e tutela della salute che non sia stato applicato dal fabbricante della quasi-macchina, applicare le istruzioni di montaggio, stilare una dichiarazione CE di conformità ed affiggere la marcatura CE sulla nuova unità una volta montata”.
Il documento fa poi riferimento all’insieme di macchine: affinché “un impianto/linea produttiva, costituito da un insieme di macchine, sia considerato un’unica macchina, devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
Nel caso, poi, non venga definita contrattualmente la responsabilità della marcatura CE, “la stessa ricade sul fabbricante naturale dell’insieme, il soggetto che ha acquistato i vari componenti e li assembla ovvero l’utilizzatore dell’insieme quando questa viene realizzato per uso proprio”. In ogni caso, il soggetto che avrà l’incarico della marcatura “dovrà poter disporre di tutte le informazioni necessarie dai fabbricanti delle varie componenti dell’insieme e avere sufficienti poteri decisionali per determinare quali misure di sicurezza adottare per assicurare la conformità dell’insieme ai requisiti della direttiva macchine”.
Il documento ricorda, però, che il concetto di insieme di macchine “non si può estendere troppo (es: stabilimento, intero impianto industriale) in quanto tale installazione complessa, costituita da un numero di linee di produzione ciascuna composta da un numero di macchine, insiemi di macchine e altre attrezzature, anche se controllati insieme da un sistema di controllo della produzione unico, diverrebbe ingestibile.
In particolare, a livello esemplificativo, “un gruppo di macchine (due o più) collegate tra loro per effettuare una lavorazione ma in cui: